
Regolamento (UE) 2024/3110 | Regolamento CPR Ed. 1.0 2025
ID 23370 | 28.01.2025 / Ed. 1.0 del 28 Gennaio 2025
Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011
(GU L 2024/3110 del 18.12.2024)
Entrata in vigore: 07.01.2025
Applicazione a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per gli articoli da 1 a 4, l’articolo 5, paragrafi da 1 a 7, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, l’articolo 10, l’articolo 12, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 16, paragrafo 3, l’articolo 37, paragrafo 4, l’articolo 63, l’articolo 89 e l’articolo 90 e gli allegati I, II, III, IV, VII, IX e X, che si applicano a decorrere dal 7 gennaio 2025, e l’articolo 92, che si applica a decorrere dall'8 gennaio 2027.
Il regolamento (UE) n. 305/2011 è abrogato a decorrere dall'8 gennaio 2026, fatta eccezione per l’articolo 2, gli articoli da 4 a 9, gli articoli da 11 a 18, gli articoli 27 e 28, gli articoli da 36 a 40, gli articoli da 47 a 49, gli articoli 52 e 53, l’articolo 55, gli articoli da 60 a 64 del regolamento e i relativi allegati III e V che sono abrogati a decorrere dall'8 gennaio 2040.
Disponibile il Regolamento (UE) 2024/3110 in formato PDF stampabile/copiabile riservato Abbonati Marcatura CE
Testo navigabile con indice dell'articolato e degli allegati linkato.
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Il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione stabilisce:
- norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita; - requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione; - i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti; - gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:
- effetti dei cambiamenti climatici - totale; - effetti dei cambiamenti climatici - combustibili fossili; - effetti dei cambiamenti climatici - biogenici; - effetti dei cambiamenti climatici - uso del suolo e cambiamento di uso del suolo; - riduzione dello strato di ozono; - potenziale di acidificazione; - eutrofizzazione delle acque dolci; - eutrofizzazione delle acque marine; - eutrofizzazione terrestre; - ozono fotochimico; - impoverimento abiotico - minerali, metalli; - impoverimento abiotico - combustibili fossili; - consumo di acqua; - particolato; - radiazioni ionizzanti, salute umana; - ecotossicità, acque dolci; - tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni; - tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni; - impatti legati all’uso del suolo.
Queste caratteristiche diverranno applicabili a scadenze differenziate: la caratteristica relativa all’effetto dei cambiamenti climatici potrà applicarsi da inizio 2026; altre caratteristiche (riduzione dello strato di ozono, potenziale di acidificazione, eutrofizzazione, etc.) a partire dal 2030; le restanti (particolato, radiazione ionizzanti, tossicità,...) a partire dal 2032.
Il fabbricante del prodotto sarà tenuto a dichiarare tali prestazioni ambientali, una volta che le stesse siano previste dalle specifiche norme armonizzate di prodotto, mentre l’utilizzatore dei prodotti (tipicamente l’impresa di costruzioni), nelle sue scelte di acquisto, dovrà confrontare le prestazioni dichiarate per i prodotti marcati CE con i requisiti di progetto.
La dichiarazione di prestazione e di conformità dovrà comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo intero ciclo di vita rispetto a una serie di caratteristiche ambientali essenziali (articolo 16 e allegato II).
La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio utilizzato o che probabilmente verrà utilizzato.
Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale, compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti.
A tale fine, l’ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti usati e rifabbricati; è prevista l’introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità.
La Commissione europea metterà a disposizione gratuitamente un software per il calcolo della prestazione ambientale dei prodotti da costruzione.
Cambieranno in parte i metodi di valutazione e verifica della costanza di prestazione da parte dei fabbricanti e degli organismi notificati di parte terza, ovvero dei metodi con cui vengono effettuate le prove sul prodotto-tipo. A seconda del prodotto-tipo, resta ferma la classificazione con oneri di controllo decrescenti dal metodo 1+ (controllo completo da parte dell’organismo notificato) al metodo 4 (autoverifica e autocertificazione del fabbricante), però con l’introduzione di un nuovo metodo (3+) che comprende il controllo della valutazione della sostenibilità ambientale da parte dell’organismo notificato.
Nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE".
Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l’unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.
Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l’operatore economico:
- indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata; - diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il Regolamento (UE) 2024/3110 stabilisce l’obbligo di fornitura della dichiarazione per via elettronica (articolo 16, comma 1), a partire dall’8 gennaio 2026. Il fabbricante potrà anche rendere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione e di conformità, purché il formato elettronico non sia modificabile, e il sito web sia sorvegliato e mantenuto in modo che le dichiarazioni di prestazione e di conformità siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione (onde evitare che le informazioni possano essere “smarrite” nel tempo per qualsivoglia inconveniente tecnico od operativo).
L’applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, prevista dall’art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione.
Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà:
- individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione; - stabilire le modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute garantendo la disponibilità di passaporti dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto del prodotto.
Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include:
- la dichiarazione di prestazione e di conformità; - le informazioni generali, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza; - la documentazione tecnica.
Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti:
- sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili; - norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili; - sistema accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici; - la necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.
Secondo le disposizioni dell’Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.
Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali:
- numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione; - garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni senza avere un impatto negativo sui consumatori dal punto di vista economico.
Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L’art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale.
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Articoli / Allegati
Premessa CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto e finalità Articolo 2 Ambito di applicazione Articolo 3 Definizioni Articolo 4 Piano di lavoro e fase preparatoria per lo sviluppo di specifiche tecniche armonizzate Articolo 5 Norme armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali riguardo alla prestazione Articolo 6 Altre specifiche tecniche armonizzate che stabiliscono caratteristiche essenziali Articolo 7 Requisiti dei prodotti e norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità Articolo 8 Specifiche comuni che conferiscono una presunzione di conformità Articolo 9 Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza Articolo 10 Sistemi di valutazione e verifica Articolo 11 Zona armonizzata e misure nazionali Articolo 12 Relazione con altre disposizioni del diritto dell’Unione CAPO II PROCEDURA, DICHIARAZIONI E MARCATURE Articolo 13 Dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 14 Esenzione dalla redazione della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 15 Contenuto della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 16 Fornitura della dichiarazione di prestazione e di conformità Articolo 17 Principi generali e uso della marcatura CE Articolo 18 Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE Articolo 19 Altre marcature e asserzioni di prestazione CAPO III OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI Articolo 20 Obblighi di tutti gli operatori economici Articolo 21 Diritti dei fabbricanti Articolo 22 Obblighi dei fabbricanti Articolo 23 Obblighi dei mandatari Articolo 24 Obblighi degli importatori Articolo 25 Obblighi dei distributori Articolo 26 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori Articolo 27 Obblighi dei fornitori di servizi di logistica Articolo 28 Obblighi dei mercati online Articolo 29 Vendite online e altre vendite a distanza Articolo 30 Atti di esecuzione relativi agli obblighi e ai diritti degli operatori economici CAPO IV DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE EUROPEA Articolo 31 Documenti per la valutazione europea Articolo 32 Principi e procedura relativi all’elaborazione e all’adozione dei documenti per la valutazione europea Articolo 33 Obblighi del TAB cui perviene una richiesta di valutazione tecnica europea Articolo 34 Pubblicazione di riferimenti Articolo 35 Contenuto del documento per la valutazione europea Articolo 36 Obiezioni formali ai documenti per la valutazione europea Articolo 37 Valutazione tecnica europea CAPO V ORGANISMI DI VALUTAZIONE TECNICA Articolo 38 Autorità designatrice Articolo 39 Designazione, controllo e valutazione dei TAB Articolo 40 Requisiti dei TAB Articolo 41 Coordinamento dei TAB CAPO VI AUTORITÀ NOTIFICANTI E ORGANISMI NOTIFICATI Articolo 42 Notifica Articolo 43 Autorità notificanti Articolo 44 Requisiti relativi alle autorità notificanti Articolo 45 Coordinamento delle autorità notificanti e designatrici Articolo 46 Requisiti relativi agli organismi notificati Articolo 47 Presunzione di conformità degli organismi notificati Articolo 48 Filiali e subappaltatori degli organismi notificati Articolo 49 Uso degli impianti al di fuori dei laboratori di prova dell’organismo notificato Articolo 50 Domanda di notifica Articolo 51 Procedura di notifica Articolo 52 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati Articolo 53 Modifiche della notifica Articolo 54 Contestazione della competenza degli organismi notificati Articolo 55 Obblighi operativi degli organismi notificati Articolo 56 Obblighi di informazione degli organismi notificati Articolo 57 Atti di esecuzione relativi agli organismi notificati Articolo 58 Coordinamento degli organismi notificati CAPO VII PROCEDURE DI SALVAGUARDIA Articolo 59 Sostituzione della prova di tipo e del calcolo di tipo Articolo 60 Uso delle procedure semplificate da parte di microimprese Articolo 61 Prodotti fabbricati su specifica del committente in un processo non in serie Articolo 62 Riconoscimento della valutazione e della verifica da parte di un altro organismo notificato CAPO VIII VIGILANZA DEL MERCATO E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA Articolo 63 Portale per i reclami Articolo 64 Autorità di vigilanza del mercato e punto unico di collegamento Articolo 65 Procedura per trattare la non conformità Articolo 66 Procedura di salvaguardia dell’Unione Articolo 67 Prodotti conformi ma che comportano rischi Articolo 68 Coordinamento e sostegno della vigilanza del mercato Articolo 69 Recupero dei costi Articolo 70 Relazioni e analisi comparative CAPO IX INFORMAZIONE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 71 Sistemi di informazione per un processo decisionale armonizzato Articolo 72 Punti di contatto per i prodotti da costruzione Articolo 73 Sessioni di formazione e scambi di personale Articolo 74 Ruoli condivisi e processo decisionale congiunto CAPO X PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO Articolo 75 Sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione Articolo 76 Passaporto digitale del prodotto Articolo 77 Requisiti generali relativi al passaporto digitale del prodotto Articolo 78 Progettazione tecnica e funzionamento del passaporto digitale del prodotto Articolo 79 Identificativi univoci e registro dei passaporti digitali dei prodotti CAPO XI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Articolo 81 Cooperazione internazionale CAPO XII INCENTIVI E APPALTI PUBBLICI Articolo 82 Incentivi degli Stati membri per i prodotti da costruzione Articolo 83 Appalti pubblici verdi CAPO XIII STATUS NORMATIVO DEI PRODOTTI Articolo 84 Status normativo dei prodotti CAPO XIV PROCEDURE DI EMERGENZA Articolo 85 Applicazione di procedure di emergenza Articolo 86 Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi Articolo 87 Valutazione e dichiarazione di prestazione sulla base di norme e specifiche comuni Articolo 88 Assegnazione della priorità alle attività di vigilanza del mercato e mutua assistenza tra le autorità CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 89 Atti delegati Articolo 90 Procedura di comitato Articolo 91 Domande, decisioni, documentazione e informazioni elettroniche Articolo 92 Sanzioni Articolo 93 Valutazione Articolo 94 Abrogazione Articolo 95 Deroghe e disposizioni transitorie Articolo 96 Entrata in vigore Allegati ALLEGATO I Requisiti di base delle opere di costruzione ALLEGATO II Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate ALLEGATO III Requisiti dei prodotti ALLEGATO IV Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza ALLEGATO V Dichiarazione di prestazione e di conformità di cui all’articolo 15 ALLEGATO VI Procedura per la richiesta di valutazioni tecniche europee e per l’adozione del documento per la valutazione europea ALLEGATO VII Elenco delle famiglie di prodotti ALLEGATO VIII Requisiti dei TAB ALLEGATO IX Sistemi di valutazione e verifica ALLEGATO X Caratteristiche essenziali di natura orizzontale ALLEGATO XI Tavole di concordanza
Formato: pdf Pagine: +110 Ed.: 1.0 2025 Pubblicato: 28/01/2025 Autore: Ing. Marco Maccarelli Editore: Certifico s.r.l. Lingue: Italiano Abbonati: Marcatura CE/2X/3X/4X/Full/Full Plus
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