Linee guida controlli ufficiali filiera agroalimentare / Novembre 2024
ID 22898 | 08.11.2024
Comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali). (GU C C/2024/6481 8.11.2024 ELI)
La legislazione in materia di filiera agroalimentare mira a prevenire i rischi e a promuovere taluni aspetti della qualità della produzione di animali e merci, con riferimento tanto alle merci che entrano nell'Unione europea quanto a quelle già presenti sul mercato. Gli Stati membri devono predisporre sistemi di controllo che verifichino il rispetto da parte degli operatori di quanto prescritto dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare.
Il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (regolamento sui controlli ufficiali, OCR) rappresenta un quadro armonizzato per lo svolgimento di tali controlli e attività ufficiali nell'intera filiera agroalimentare.
Dalla data di applicazione dell'OCR, gli Stati membri hanno chiesto in numerose occasioni alla Commissione di fornire chiarimenti e consulenza sull'applicazione pratica di determinate disposizioni dell'OCR, nonché sulle disposizioni stabilite in atti di esecuzione o delegati adottati sulla base di tale regolamento. La presente comunicazione mira a raccogliere le posizioni della Commissione riguardo alle disposizioni più frequentemente oggetto di tali richieste, al fine di contribuire a una comprensione e un'applicazione armonizzate di dette disposizioni da parte delle autorità competenti e delle parti interessate degli Stati membri.
Una prima serie di chiarimenti è stata pubblicata l'8 dicembre 2022 nella comunicazione della Commissione 2022/C 467/02 relativa all'attuazione del regolamento (UE) 2017/625 (regolamento sui controlli ufficiali). Da allora la Commissione ha proseguito le discussioni con gli Stati membri e le parti interessate in relazione ad altre disposizioni dell'OCR. Il presente documento, che è una revisione della prima comunicazione della Commissione, aggiunge nuovi elementi di chiarimento, mentre gli elementi della comunicazione precedente rimangono invariati.
La presente comunicazione non pregiudica la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea a fornire un'interpretazione autentica del diritto dell'Unione.
_________
ABBREVIAZIONI
INTRODUZIONE
1 TITOLO I - OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI 1.1. Controlli ufficiali e altre attività ufficiali (articolo 2 OCR) 1.2. Il veterinario ufficiale (articolo 3 OCR)
2 TITOLO II - CONTROLLI UFFICIALI E ALTRE ATTIVITÀ UFFICIALI NEGLI STATI MEMBRI 2.1. CAPO II — Controlli ufficiali 2.1.1 Controlli ufficiali del commercio elettronico 2.1.1.1 Registrazione degli operatori di commercio elettronico 2.1.1.2 Campionamento e analisi di animali e merci venduti online 2.1.1.3 Azioni in caso di non conformità e rischio 2.1.1.4 Prestatori di servizi digitali 2.1.1.5 Strategie di controllo del commercio elettronico - migliori pratiche 2.1.2. Elenco degli operatori (articolo 10, paragrafi 2 e 3, OCR) 2.1.3. Metodi e tecniche dei controlli ufficiali: ispezioni e audit (articolo 14 OCR) 2.1.3.1. Ispezioni 2.1.3.2. Audit 2.1.4. Controlli ufficiali per la produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2.2. CAPO III – Delega di determinati compiti delle autorità competenti (articoli da 28 a 33 OCR) 2.2.1. Condizioni per la delega di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali 2.3. CAPO IV – Campionamento, analisi, prova e diagnosi (articoli da 34 a 42 OCR) 2.3.1. Metodi di campionamento, analisi, prova e diagnosi (articolo 34 OCR) 2.3.2. Controperizia (articolo 35 OCR) 2.3.2.1. Condizioni per il campionamento per una controperizia e per un’altra analisi da parte di un altro laboratorio ufficiale 2.3.2.2. Un’altra analisi da parte di un altro laboratorio ufficiale 2.3.3. Laboratori ufficiali (articoli da 37 a 42 OCR) 2.3.3.1. Designazione 2.3.3.2. Accreditamento 2.3.3.3. Designazione a livello transfrontaliero 2.3.3.4. Subappalto 2.3.3.5. Audit 2.4. CAPO V – Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione 2.4.1. Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione 2.4.1.1. Partite e documenti di accompagnamento 2.4.1.2. Norme di certificazione per gli animali, i prodotti di origine animale, i prodotti compositi e il materiale germinale. 2.4.1.3. Norme di certificazione per piante, prodotti vegetali e altri oggetti 2.4.1.4. Certificazione elettronica 2.4.1.5. Animali e merci che entrano nell’Unione soggetti a controlli ufficiali 2.4.1.6. Esecuzione dei controlli 2.4.1.7. Utilizzo del DSCE 2.4.1.8. Cambiamento di uso previsto e trattamento speciale delle partite 2.4.1.9. DSCE-PP collegato a un certificato fitosanitario 2.4.2. Ingresso illegale di partite nell’Unione 2.4.2.1. Notifica 2.4.2.2. Misure 2.4.2.3. Codici NC errati 2.4.3. Movimentazione delle partite non conformi 2.4.3.1. Non conformità individuata prima dell’immissione in libera pratica 2.4.3.2. Non conformità individuata dopo l’immissione in libera pratica 2.4.4. Uso di strutture di magazzinaggio commerciali (articolo 64 OCR) 2.4.4.1. Uso di strutture di magazzinaggio commerciali per i controlli di identità e i controlli fisici su prodotti di origine non animale 2.4.4.2. Procedura per l’uso delle strutture di magazzinaggio commerciali per le autorità competenti presso il posto di controllo frontaliero 2.4.4.3. Inserimento in elenco delle strutture di magazzinaggio commerciali e registrazione in TRACES-NT 2.5. CAPO VI – Finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali (articoli da 78 a 85 OCR) 2.5.1. Finanziamento - norme generali 2.5.2. Tariffe o diritti obbligatori 2.5.3. Altre tariffe o diritti (non obbligatori) 2.5.4. Livello dei costi e metodi di calcolo delle tariffe o dei diritti obbligatori 2.5.5. Trasparenza 2.6. CAPO VII - Certificazione ufficiale (articoli da 86 a 91 OCR) 2.6.1. Certificazione ufficiale 2.6.2. Certificato ufficiale 2.6.3. Attestato ufficiale 2.6.4. Certificatore
3 TITOLO III - LABORATORI DI RIFERIMENTO E CENTRI DI RIFERIMENTO 3.1. Designazione e ambito della missione 3.1.1. Laboratori di riferimento dell’UE e centri di riferimento dell’UE (articoli da 92 a 99 OCR) 3.1.2. Laboratori nazionali di riferimento (articoli 100 e 101 OCR) 3.2. Accreditamento 3.2.1. EURL (articolo 93 OCR) e LNR (articolo 100 OCR) 3.2.2. EURC (articoli da 95 a 98 OCR) 3.3. Obblighi di pubblicazione e notifica 3.3.1. Elenco degli LNR 3.3.2. Elenchi degli EURL e degli EURC 3.3.3. Riservatezza dei dati 3.4. Presentazione di relazioni e controlli della Commissione 3.4.1. EURL e EURC 3.4.2. LNR 3.4.2.1. LNR: prove comparative interlaboratorio e prove valutative
4 TITOLO VII – AZIONI ESECUTIVE 4.1. CAPO I - Azioni delle autorità competenti e sanzioni 4.1.1. Segnalazione di violazioni (articolo 140 OCR) 4.1.1.1 Ambito di applicazione materiale: tipo di violazioni che possono essere segnalate 4.1.1.2 Meccanismi di segnalazione 4.1.1.3 Procedure scritte 4.1.1.4 Persone da contattare, ricevimento e trattamento delle segnalazioni 4.1.1.5 Protezione dei dati personali 4.1.1.6 Segnalazione anonima 4.1.1.7 Protezione dalle ritorsioni
...
Fonte: CE
Info e download
Collegati Regolamento (UE) 2017/625 Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 32 Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 27 Linee guida regolamento (UE) 2017/625 controlli ufficiali filiera agroalimentare
|