Rischio alcol e stupefacenti: DVR e Procedura controllo
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28 Novembre 2024 | ||
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Rischio alcol e sostanze stupefacenti: DVR e Procedura controllo ID 337 | 05.04.2017 / Modello allegato Modello di Valutazione dei Rischi assunzione alcolici e sostanze stupefacenti in accordo con le nuove linee di Indirizzo CSR in approvazione (Vedi il testo definitivo). Le nuove di linee di indirizzo, molto attese, (testo definitivo disponibile, provvedimento previsto dall'Art. 41 c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008, non ancora adottato), armonizzano la valutazione e le procedure per il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative (articoli 17, 28 e 41 D.Lgs. 81/08). Le linee di indirizzo sono elaborate ai sensi dell'Art. 41 c. 4-bis (l'attuazione dell'art.41, c. 4-bis del D.Lgs. 81/2008 indicato nel TUS con data 31 dicembre 2009) hanno l'obiettivo di predisporre un protocollo nazionale per l'accertamento di condizioni di tossico-dipendenza e alcol-dipendenza, quindi uniforme sul territorio nazionale. D.Lgs. 81/2008 Infatti la mancata predisposizione delle linee di indirizzo nazionali, previste come detto al 31 Dicembre 2009, ha indotto le Regioni a dotarsi di protocolli regionali differenti, con conseguenti valutazioni e comportamenti differenziati degli organi di vigilanza nelle varie regioni. Il Documento di valutazione del rischio assunzione alcolici e sostanze stupefacenti proposto, è elaborato sulla base del testo definitivo delle linee Intesa della Conferenza Stato-Regioni “Indirizzo per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol e dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza” in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex art. 5 D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, inviato dal Ministero della salute con nota del 4 ottobre 2016, in attesa del formale assenso tecnico da parte del Coordinamento della Commissione salute per la sottoposizione definitiva alla CSR. Il presente documento, costituisce parte integrante del documento di Valutazione dei rischi. Infatti, ai fini di ottemperare al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il datore di lavoro deve effettuare un’analisi completa e puntuale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (articoli 17, 28 e 41), valutando, il rischio di assunzione alcolici e sostanze stupefacenti e psicotropiche per le attività lavorative, che comportano nell'espletamento delle relative mansioni, un elevato rischio per la sicurezza, l'incolumità e la salute per i lavoratori e per i terzi, attività individuate nell’allegato di A delle linee di indirizzo. Allegato A elenco: Punto 1: Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori: a) Impiego di gas tossici; Punto 2: Attività comportanti lavori in tubazioni, canalizzazioni, recipienti, quali vasche e serbatoi e simili, nei quali possono esservi gas, vapori, polveri infiammabili od esplosivi; Punto 3: Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08. Punto 4: Attività comportanti l'obbligo della dotazione di armi. Punto 5: Attività di trasporto: a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente ovvero il certificato di formazione professionale per la guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; c) personale marittimo di l categoria delle sezioni di coperta e di macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare e delle navi posatubi; Punto 6: Attività di produzione, confezionamento, trasporto e vendita di esplosivi. Punto 7: Attività nel settore dell'edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri. Punto 8: Attività nel settore idrocarburi: Operatori con sostanze esplosive ed infiammabili. Punto 9: Attività svolte in cave e miniere: addetti ai lavori in cave e miniere. Il Datore di lavoro, insieme al RSPP e al medico competente, una volta stabilita l’applicabilità del rischio correlato alcol-stupefacenti, adotta le seguenti misure di prevenzione: - Divieti di assunzione; - Informazione sul rischio alcol-stupefacenti; - Controllo/accertamento per la verifica del rispetto del divieto di assunzione e per l’idoneità alla mansione dell’attività a rischio. Il DVR assunzione alcolici e sostanze stupefacenti risulta essere così articolato: 1. Nota introduttiva D.Lgs 81/2008 4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol-correlati 1. Nelle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. 2. Per le finalita' previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita' sanitarie locali. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni. ... segue in allegato
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