Direttiva 2014/35/UE - Bassa Tensione | Consolidato 2019
Appunti Marcatura CE | ||
30 Novembre 2024 | ||
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Direttiva 2014/35/UE - Bassa Tensione | Consolidato 2019 Ed. 1.0 del 23 Agosto 2019 Testo coordinato Direttiva 2014/35/UE - BT - con il Decreto di recepimento IT D.Lgs. n. 86/2016. Disponibile il testo BT in formato mobile EPUB sugli Store segnalati ed il formato PDF direttamente dal nostro sito, copiabile/stampabile riservato Abbonati Marcatura CE. L'ebook riporta: Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU L 96/357 del 29.3.2014) Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. (GU Serie Generale n.121 del 25-05-2016 - Suppl. Ordinario n. 16) Art. 1 Campo di applicazione, messa a disposizione sul mercato e obiettivi di sicurezza Direttiva 2014/35/UE 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 volt in corrente continua, ad esclusione dei seguenti materiali e fenomeni: a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione; 2. Il materiale elettrico che rientra nel campo di applicazione del comma 1 puo' essere messo a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno dell'Unione, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. 3. I principali elementi degli obiettivi di sicurezza sono indicati nell'allegato I. 4. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni del presente decreto legislativo. 5. Le imprese distributrici di elettricita', per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinano il raccordo o la fornitura di elettricita' agli utenti a requisiti di sicurezza piu' rigorosi degli obiettivi di sicurezza menzionati ai commi 2 e 3 ed enunciati nell'allegato I. Articolo 27 Abrogazione La direttiva 2006/95/CE è abrogata a decorrere dal 20 aprile 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle direttive di cui all’allegato V. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VI. Articolo 28 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, l’articolo 3, secondo comma, l’articolo 5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI si applicano a decorrere dal 20 aprile 2016. ... Formato: pdf |
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