Certificazione ambientale generatori di calore a combustibile solido
Prodotto News | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Certificazione ambientale generatori di calore combustibile solido I produttori dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili possono richiedere una certificazione ambientale secondo i requisiti, le procedure e le competenze previste dal Regolamento. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. I produttori che intendono richiedere la certificazione ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento. 3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore, conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle successive modifiche di tali norme: a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova; Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 283 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con i combustibili individuati alle lettere f) , g) e h) della parte I, sezione 2 dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; Art. 3. Procedura di certificazione 1. Il produttore richiede a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale dei generatori di calore sono indicate nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. L’organismo notificato effettua le prove secondo i pertinenti metodi riportati nell’allegato 2 costituente parte integrante del presente regolamento, rilascia i rapporti di prova relativi alle prestazioni emissive del generatore di calore, individua la pertinente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 9 mesi dalla ricezione della richiesta. Il rilascio è negato in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3. 2. Nel caso in cui il produttore presenti certificazioni rilasciate da enti di paesi dell’Unione europea attestanti l’idoneità del proprio generatore di calore ad assicurare determinate prestazioni emissive, allegando i rapporti delle prove svolte secondo i pertinenti metodi indicati nell’allegato 2, l’organismo notificato verifica tale documentazione e, in caso positivo, assegna la conseguente classe di qualità e rilascia la relativa certificazione ambientale, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta. 3. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura, il produttore può indicare sul generatore di calore certificato il possesso della certificazione unitamente all’indicazione della classe di qualità di appartenenza. 4. L’organismo notificato provvede alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. 5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo accordo con il Ministero dello sviluppo economico, può in qualsiasi momento richiedere agli organismi notificati informazioni, anche corredate da apposita documentazione, in merito alle certificazioni ambientali rilasciate ed alle procedure a tal fine applicate. Art. 4. Indicazioni circa le modalità di installazione e di manutenzione dei generatori di calore 1. Ferme restando le vigenti norme in materia di installazione e di manutenzione dei generatori di calore, il produttore che ha ottenuto la certificazione ambientale indica, nel libretto di installazione, uso e manutenzione del generatore di calore, i seguenti dati: a) la classe di appartenenza; 2. In caso di generatori di calore che, al momento del rilascio della certificazione, sono a disposizione del produttore, costui provvede ad integrare il relativo libretto di installazione, uso e manutenzione con i dati di cui al comma 1 prima della loro immissione sul mercato. 3. Per i modelli di generatori di calore già immessi sul mercato al momento del rilascio della certificazione, il produttore garantisce l’informazione al pubblico in relazione agli elementi previsti dal comma 1 attraverso altri canali informativi, tra cui il proprio sito internet. ______ ALLEGATO 1 (ARTICOLO 3) ALLEGATO 2 (ARTICOLO 3) .... GU Serie Generale n.294 del 18-12-2017 Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2018
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