Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante"
Appunti Direttiva macchine | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Guida Direttiva macchine 2017: precisazioni sul "Fabbricante" Documento di chiarimenti, dalla nuova Guida UE alla Direttiva macchine 2017, sulla definizione e sugli obblighi del Fabbricante e degli operatori economici; importatore, distributore, mandatario; che, in determinate condizioni, possono essere considerati fabbricanti. Documento traduzione IT non ufficiale: all'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 rispetto alla Guida 2010 sono riportate in rosso. La Direttiva macchine 2006/42/CE, non è stata rivista alla luce del “Nuovo Quadro Normativo" (NQN), e quindi le figure di fabbricante, importatore, distributore, mandatario e dei loro obblighi, non sono stati ridefinite in modo puntuale. Con la nuova edizione 2.1 della Guida Ufficiale della Direttiva Macchine (Luglio 2017) la Commissione Europea ha ampliato la trattazione dell'articolo 2, lettera i della Direttiva macchine 2006/42/CE: Articolo 2 i) “fabbricante”: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva; L'edizione 2.1 della guida vuole chiarire meglio quali sono gli operatori economici, coinvolti nell'immissione sul mercato di un macchinario, che possono essere considerati fabbricanti ed in quali condizioni questo avvenga. A tal proposito è stato inserito un diagramma riassuntivo delle varie possibilità che possono presentarsi.
Excursus La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto. In questo caso la persona che acquista macchinari marcati CE fuori dall’UE non si assume la responsabilità di “fabbricante”. D’altro canto, la decisione di importare macchine non marcate CE nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca (come un sito di aste) ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE. Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE potrebbe essere in grado di concordare con il fabbricante originario la soddisfazione degli obblighi della direttiva ed avere della macchine marcate CE. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5. Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, fornire le istruzioni per l’uso, effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità, redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE. Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine. Un altro caso, in cui gli obblighi del “fabbricante” ricadono su una persona/azienda diversa da chi ha progettato e costruito la macchina, è quando viene commercializzata a fornita con il nome o “marchio” del distributore. Questa è una situazione comune con le attrezzature elettriche e gli elettrodomestici in un certo numero di punti vendita ed outlet con il nome “marchio” di proprietà del negozio. --- All'interno del Documento tutte le novità della nuova Guida 2017 sono indicate in rosso. Certifico Srl - IT Rev. 00 Luglio 2017 Traduzione non ufficiale |
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