Decreto 25 maggio 2016 n. 183: SINP
Pubblicato il Regolamento per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro nonché le regole per il trattamento dei dati di cui al D.Lgs. 81/2008.
Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «SINP», il sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) «Enti», le amministrazioni che costituiscono il SINP: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
Il SINP si basa sulla cooperazione applicativa tra gli enti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b) .
Il presente decreto definisce:
a) il funzionamento del SINP; b) i fornitori e i fruitori di dati e di informazioni; c) i dati del SINP e i relativi standard; d) le regole tecniche finalizzate alla trasmissione informatica dei dati tra gli enti al fine di realizzare il SINP; e) le regole per il trattamento dei dati nell’ambito del SINP; f) le misure di sicurezza e le responsabilità nell’ambito del SINP.
Per quanto concerne il monitoraggio della produzione e della qualità dei dati contenuti nel SINP si applicano le regole adottate dall’INAIL che sono rese disponibili agli enti indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b) .
Gli enti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione all’INAIL dei dati che costituiscono il fl usso informativo del SINP, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.
Il SINP viene reso disponibile per ciascun ente attraverso un portale basato su un’infrastruttura dell’INAIL, con le modalità tecniche defi nite negli articoli 4, 6 e 7.
GU n. 226 del 27.09.2016
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