Decreto MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024 / Autorizzati vini dealcolati
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Newsletter n. 100126 del 21 Aprile 2025 | ||
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Decreto MASAF n. 672816 del 20 dicembre 2024 / Vini dealcolati ID 23344 | 23.01.2025 / In allegato Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati. Conformemente alle modalità stabilite dal decreto, anche in Italia sarà quindi possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013. La dealcolazione parziale o totale dei vini dovrà avvenire esclusivamente mediante i processi indicati alla parte I, sezione E, dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite. Nell’etichettatura dei prodotti ottenuti a seguito del processo di dealcolazione totale o parziale dovrà essere riportata la dicitura “dealcolato” o “parzialmente dealcolato” di seguito alla relativa categoria e le altre indicazioni di cui all’articolo 40 del regolamento (UE) 2019/33. Il processo di dealcolazione, parziale e/o totale, dovrà avvenire esclusivamente negli stabilimenti o nei locali a ciò appositamente destinati, dotati di registro dematerializzato di cui all’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.1308/2013 e di licenza di deposito fiscale nel settore dell’alcool etilico e/o dei prodotti alcolici intermedi e/o nel settore del vino di cui all’articolo 28, comma 1, rispettivamente lettera a), punto 1), e/o lettera b) e/o d) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Tali stabilimenti o locali non dovranno essere intercomunicanti con stabilimenti o locali adibiti alla produzione o alla detenzione dei prodotti vitivinicoli, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e agli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti, alle distillerie, agli acetifici. 1. Conformemente alle modalità stabilite nel presente decreto è possibile ridurre parzialmente o totalmente il tenore alcolico dei vini, dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità, dei vini spumanti di qualità di tipo aromatico, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti e dei vini frizzanti gassificati come definiti all’allegato VII, parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. Ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolazione conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E (parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione), la designazione della categoria è accompagnata dal termine: a) “dealcolato” se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol., (1) Vino frizzante (ALLEGATO VII parte II) (8) segue allegato Collegati |
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