Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva / Regolamento (UE) 2023/1230 Macchine
Appunti Direttiva macchine | |||||||||||||||||||||
23 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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Tavola concordanza estesa RESS Direttiva/Regolamento Macchine 13531 | Rev. 3.0 del 03.07.2023 / Tavola di concordanza RESS completa in allegato La tavola di seguito proposta mette a confronto e raccorda i RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute) di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE (IT) con i novelli propri, di cui all’Allegato III, del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, pubblicato in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023. La tavola di seguito proposta mette a confronto e raccorda i RESS (Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute) di cui all’Allegato I della Direttiva 2006/42/CE con i novelli propri di cui all’Allegato III del del Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio, pubblicato in GU n. 165/1 del 29.06.2023 ed in vigore dal 19.07.2023. Il fabbricante di un prodotto della macchina o il suo rappresentante autorizzato deve garantire che venga effettuata una valutazione del rischio al fine di determinare la salute e la sicurezza requisiti, che si applicano al prodotto macchina. Il prodotto macchina deve quindi essere progettato e costruito per prevenire e ridurre al minimo tutti i rischi rilevanti, tenendo conto del risultati della valutazione del rischio. Con il processo iterativo di valutazione e riduzione del rischio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato devono: - determinare i limiti del prodotto macchina, che includono l'uso previsto e qualsiasi uso improprio ragionevolmente prevedibile degli stessi; Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di salute e sicurezza si applicano solo quando il rischio corrispondente esiste per il prodotto macchina in questione quando viene utilizzato sotto le condizioni previste dal fabbricante o dal suo mandatario o in situazioni anomale prevedibili. Tuttavia, i principi di integrazione della sicurezza stabiliti in sezione 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura dei prodotti e delle istruzioni delle macchine di cui alle sezioni 1.7.3 e 1.7.4 si applicano in tutti i casi. Il regolamento proposto diventerà applicabile 42 mesi dopo la sua entrata in vigore per consentire ai fabbricanti, agli organismi notificati e gli Stati membri tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Articolo 51 Abrogazioni 1. La direttiva 73/361/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva 73/361/CEE abrogata si intendono fatti al presente regolamento. I riferimenti alla direttiva 2006/42/CE abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII. Articolo 52 Disposizioni transitorie 1. Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 14 gennaio 2027. Tuttavia, il capo VI del presente regolamento si applica a decorrere dal 13 luglio 2023 mutatis mutandis a tali prodotti in sostituzione dell'articolo 11 di tale direttiva, compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/42/CE. 2. I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità dell'articolo 12 della direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza. Articolo 53 Valutazione e riesame 1. Entro il 14 luglio 2028 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono rese pubbliche. 2. Tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri come specificato all'articolo 6, la Commissione include nella relazione una valutazione dei aspetti seguenti del presente regolamento: a) i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III; b) la procedura di valutazione della conformità applicabile alle macchine o ai prodotti correlati elencati nell’allegato I. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. 3. Entro il 14 luglio 2026 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione specifica sulla valutazione dell'articolo 6, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono rese pubbliche. La Commissione include nelle sue relazioni gli elementi seguenti: a) una sintesi dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, durante il periodo di riferimento; b) una valutazione dell'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I alla luce dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4. Nelle relazioni la Commissione valuta l'adeguatezza e la disponibilità dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri, comprese la loro adeguatezza e idoneità al fine di effettuare confronti, individuando eventuali carenze onde garantire il funzionamento efficace e l'applicazione dell'articolo 6. Articolo 54 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a partire dal 14 gennaio 2027. Tuttavia, gli articoli seguenti si applicano a decorrere dalle date seguenti: a) gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 14 gennaio 2024; b) l'articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 14 ottobre 2023; c) l'articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 13 luglio 2023; d) l'articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l'articolo 47 e l'articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 14 luglio 2024. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Estratto Tavola di concordanza estesa RESS Direttiva/Regolamento Macchine (IT) Colonna (1) - Direttiva 2006/42/CE [...] Segue in allegato (Tavola di concordanza completa in allegato) Certifico Srl - IT | Rev. 3.0 2023 Matrice revisioni
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