ATP Agreement
Accordo relativo ai Trasporti Internazionali di Derrate Deperibili ed ai Mezzi Speciali da Utilizzare per questi Trasporti (ATP)
L'accordo di cui trattasi, in una delle tre lingue ufficiali adottate, il francese, è denominato "Accord relatif aux transports internationaux des denrées perissables et aux engins speciaux a utiliser pour ces transports".
Esso è più noto con il solo acronimo ATP ed è stato concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU); è entrato in vigore il 21 novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e Unione Svizzera). Fino ad ora è stato sottoscritto da Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Jugoslavia, Kazakistan, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, e USA.
Inoltre deve ricorrere la condizione che il luogo di carico ed il luogo di scarico della merce si trovino in due Stati diversi, ovvero che il luogo di scarico si trovi sul territorio di uno degli Stati che ha aderito all’ATP.
L'ATP si applica anche qualora fra due tratte di trasporto terrestre si interponga una tratta di trasporto marittimo non superiore a 150 km, a condizione che le merci siano inviate senza trasbordo, usando lo stesso mezzo o gli stessi mezzi utilizzati per le tratte ferroviarie e/o stradali che precedono e seguono il trasporto marittimo.
Nel caso di trasporti marittimi di maggior lunghezza ogni tratta terrestre va considerata a se stante.
L’Accordo è composto dal testo vero e proprio nonché da tre Allegati tecnici, relativi a: - (Allegato 1) definizione e norme dei mezzi per il trasporto di derrate deteriorabili, modalità di approvazione e di riconoscimento delle loro caratteristiche tecniche e dei loro dispositivi termini; - (Allegato 2) condizioni di temperatura per le derrate surgelate e congelate; - (Allegato 3) condizioni di temperatura per le derrate non surgelate né congelate.
La normativa nazionale sul trasporto delle derrate alimentari deteriorabili
Con la legge 2 maggio 1977, n. 264 l'Italia ha ratificato e reso esecutivo l'ATP, varandone il regolamento di applicazione con DPR 29 maggio 1979, n. 404. Le disposizioni ATP si applicano ad ogni trasporto di derrate alimentari surgelate o congelate, ovvero di derrate non surgelate nè congelate, effettuato per ferrovia, per strada e/o con combinazione strada-rotaia sia per conto proprio che per conto terzi.
Successivamente, con D.M. 1182 del 28 Febbraio 1984, a partire dal 1° settembre 1984, l'osservanza delle norme contenute nell’accordo ATP, solo per quanto concerne le caratteristiche tecniche dei mezzi di trasporto, è stata estesa anche ai trasporti di derrate deteriorabili effettuati sul territorio nazionale.
Per quanto concerne le derrate alimentari che hanno l'obbligo di essere trasportate in mezzi di trasporto a norme ATP, le temperature da osservare durante il trasporto, nonché l'obbligo dei termoregistratori, la normativa nazionale si discosta da quella internazionale.
UNECE Ottobre 2015
Info e download Accordo ATP
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