Consulente ADR nomina: Tabella riepilogativa Obbligo/Esenzione
Consulente ADR
L'Accordo ADR sul trasporto di merci pericolose è un accordo internazionale tra paesi dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite) la cui finalità è quella di armonizzare le norme di sicurezza attinenti i trasporti internazionali di merci pericolose su strada, nonché di garantire per tali trasporti un livello accettabile di sicurezza.
Con la Direttiva, la 96/35/CE (ora Direttiva quadro 2008/68/CE), l’Unione Europea ha introdotto una nuova figura professionale qualificata per supportare all’adempimento delle prescrizioni degli Accordi ADR/RID/ADN: “Il Consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose”, (Consulente ADR per trasporti su strada).
ADR 1.8.3.1 Ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
In Italia la Direttiva 96/35/CE è stata recepita con il D.Lgs 40/2000, successivamente in parte modificato e in parte abrogato dal D.Lgs 35/2010, che dispone per le imprese coinvolte nel carico, trasporto e scarico di merci pericolose (compreso i rifiuti) l’obbligo di nominare presso la Motorizzazione in concessione competente per territorio, il Consulente per la sicurezza ADR.
D.Lgs 35/2010 Art 11 c. 2 Il legale rappresentante dell'impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza.
La mancata nomina del Consulente per la sicurezza ADR prevede una sanzione amministrativa pecuniaria.
D.Lgs 35/2010 Art 12 c. 1 Il legale rappresentante dell'impresa che viola le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
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