Aggiornamento linee guida utente adesione EMAS | Dic. 2018
Appunti Ambiente | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Aggiornamento linee guida utente adesione EMAS | Dic. 2018 [notificata con il numero C(2017) 8072] visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE , in particolare l'articolo 46, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il sistema EMAS è finalizzato a promuovere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante l'istituzione e l'applicazione da parte loro di sistemi di gestione ambientale, la valutazione delle prestazioni di tali sistemi, l'offerta di informazioni sulle prestazioni ambientali, un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessate e infine il coinvolgimento attivo del personale. (2) È opportuno che le organizzazioni interessate ricevano ulteriori informazioni e linee guida in merito alle misure necessarie per aderire a EMAS. Le informazioni e le linee guida sono aggiornate sulla base dell'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e per rispondere alla esigenza di orientamenti supplementari. (3) È stata recepita l'esigenza di ulteriori linee guida in merito ai seguenti punti: definizione della posizione geografica nell'ambito della definizione di un sito; indicazioni in merito a come prendere in considerazione i documenti di riferimento settoriali; orientamenti relativi all'utilizzo di un metodo a campione per la verifica delle organizzazioni con più siti, Ha adottato la presente decisione: Articolo 1 L'allegato della decisione della Commissione 2013/131/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. _____________ ALLEGATO I I. INTRODUZIONE La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale e a ridurre il proprio impatto ambientale. I sistemi di gestione ambientale rappresentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. In particolare, l'Unione europea desidera incoraggiare l'adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS), uno strumento di gestione grazie al quale imprese e altre organizzazioni possono valutare, comunicare e migliorare le proprie prestazioni ambientali. Il sistema EMAS è stato istituito nel 1993 e si è sviluppato nel corso del tempo: il regolamento EMAS ne rappresenta la base giuridica - l'ultima revisione risale al 2009. Le presenti linee guida per l'utente sono state preparate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento EMAS e vogliono rappresentare una guida chiara e semplice per le organizzazioni interessate a questo sistema; sono concepite per offrire istruzioni fase per fase, semplici da seguire. Le linee guida indicano cosa e come fare se un'organizzazione è intenzionata ad aderire al sistema. Il documento mira a migliorare la comprensione generale del sistema di gestione EMAS in modo che per le organizzazioni sia più semplice aderirvi. È importante altresì tenere presente l'obiettivo generale del regolamento europeo, che è quello di armonizzarne l'attuazione in tutti gli Stati membri e di instaurare un quadro legislativo comune. Per problemi specificamente legati al contesto globale EMAS si rimanda il lettore alla decisione della Commissione 2011/832/UE , del 7 dicembre 2011, relativa a una guida per la registrazione cumulativa, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009. II. COS'È IL SISTEMA DI ECOGESTIONE E AUDIT (EMAS)? III. COSTI E BENEFICI DELL'ATTUAZIONE DI EMAS IV. REGOLAMENTO EMAS GUUE L 328/38 del 12.12.2017
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