Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione dal 12 Ottobre 2017
Appunti Sicurezza lavoro | ||
25 Novembre 2024 | ||
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Registro di esposizione: nuove modalità di trasmissione Per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), dal 12 ottobre 2017 è disponibile il nuovo servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”. Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 sono illustrate le modalità di invio telematico mediante l’accesso ai servizi online del portale Inail, che consente di rispettare, con un unico adempimento informatico, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia della Asl competente per territorio. I datori di lavoro pubblici e privati non titolari di una Pat provvederanno, invece, all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec. Circolare INAIL n. 43 del 12 Ottobre 2017 Registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni” e “Registro di esposizione ad agenti biologici”. Modalità telematiche di trasmissione e aggiornamento. Con l’approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 25 maggio 2016, n. 183, emanato in attuazione dell’art. 8, comma 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito T.U. salute e sicurezza) recante le regole tecniche per il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e in vigore dal 12 ottobre 2016, si prevede l’acquisizione telematica dei dati contenuti nei Registri di esposizione ex artt. 243, 260 e 280 del T.U. salute e sicurezza, la cui decorrenza è stata differita al 12 ottobre 2017 dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in coerenza con l’obbligo di trasmissione espressamente previsto e sanzionato dal legislatore nell’ambito delle disposizioni specifiche di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti cancerogeni e mutageni e da agenti biologici (rispettivamente artt. 243 e 262, artt. 280 e 282 T.U. salute e sicurezza). In relazione a quanto precede, l’Inail ha realizzato un servizio online per la trasmissione del “Registro di esposizione”, che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2017 e utilizzabile in una prima fase da parte dei datori di lavoro titolari di Posizione assicurativa territoriale (Pat), mentre gli altri datori di lavoro pubblici e privati, comunque assoggettati al medesimo obbligo ove ne ricorrano i sopra richiamati presupposti, provvederanno all’inoltro dei dati afferenti al Registro di esposizione tramite Pec, utilizzando il modello disponibile sul sito istituzionale dell’Inail, nella sezione “Moduli e modelli - Ricerca e Tecnologia”. L’introduzione del Registro di esposizione informatizzato rappresenta una semplificazione importante in quanto consente, con un unico inserimento telematico, di adempiere a quanto previsto dalla normativa vigente nei confronti di Inail e dell’organo di vigilanza. Il Registro online, infatti, sarà immediatamente accessibile ai funzionari dei Servizi di prevenzione delle Aziende sanitarie locali tramite l’inserimento delle credenziali in loro possesso nell’area dei servizi online del portale Inail www.inail.it. Analogamente, nel caso di trasmissione via Pec del Registro da parte dei soggetti non titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), il datore di lavoro interessato potrà procedere a un unico invio contestuale tramite posta certificata all’Istituto, all’indirizzo dmil@postacert.inail.it e all’indirizzo di posta certificata della Asl territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva. I dati contenuti nei Registri di esposizione cartacei trasmessi entro l’11 ottobre 2017, così come i dati dei Registri di esposizione ricevuti tramite Pec dopo la predetta data, saranno inseriti all’interno del precedente archivio informatico e resi disponibili nel Registro online entro il mese di marzo 2018. Info e download |
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