Direttiva 2000/14/CE (OND) Nuovi metodi di misurazione rumore dal 22.05.2025
Appunti Marcatura CE | ||
Newsletter n. 102444 del 06 Giugno 2025 | ||
![]() |
||
Salve Visitatore | ||
Direttiva 2000/14/CE (Direttiva OND) ID 24062 | 02.06.2025 / Scheda allegata Con il Regolamento delegato (UE) 2024/1208 (GU L 2024/1208 del 2.5.2024) in applicazione a decorrere dal 22.05.2025 è modificato il Metodo di misurazione del rumore aereo delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto con la sostituzione dell'Allegato III della direttiva 2000/14/CE (OND) che fino alla data riportava metodi di misurazione adottati nell'anno 2000. Allegati nel documento PDF aggiornati: Possibile aggiornamento valutazione Regolamento delegato (UE) 2024/1208 della Commissione, del 16 novembre 2023, che modifica la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di misurazione del rumore aereo delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all’aperto (GU L 2024/1208 del 2.5.2024) Entrata in vigore: 22.05.2024 Applicazione a decorrere dal 22.05.2025 I livelli di potenza sonora ammissibili di cui all’articolo 12 della direttiva 2000/14/CE sono stati stabiliti utilizzando i metodi di misurazione adottati nel 2000. Se i livelli di potenza sonora garantiti delle macchine e attrezzature di cui all’articolo 12 sono calcolati secondo i nuovi metodi di misurazione e i livelli di potenza sonora ammissibili non sono stati aggiornati di conseguenza, entrambi i valori di rumore possono non essere del tutto comparabili e la variazione del livello di potenza sonora garantito calcolato conseguente alla modifica del metodo di misurazione del rumore potrebbe determinare un cambiamento nella conformità delle macchine e attrezzature. Qualora sorgano dubbi sulla conformità di macchine e attrezzature in ragione di una modifica dei metodi di misurazione del rumore, è pertanto necessario, ai fini della comparabilità, provvedere al calcolo dei livelli di potenza sonora secondo gli stessi metodi di misurazione utilizzati per stabilire i livelli di potenza sonora ammissibili. Direttiva 2000/14/CE Il livello di potenza sonora garantito delle macchine ed sensi della presente direttiva e volto a limitare l’immissione in attrezzature sottoelencate non deve superare il livello di commercio o la messa in servizio di macchine e attrezzature potenza sonora ammissibile stabilito nella tabella seguente dei oggetto della presente direttiva menziona le ragioni precise su valori limite: Articolo 13. Macchine e attrezzature assoggettate solo alla marcatura di rumorosità Il livello di potenza acustica garantito delle macchine ed attrezzature elencate in prosieguo è soggetto solo alla marcatura di rumorosità: ALLEGATO I. DEFINIZIONI DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE Allegato III. METODO DI MISURAZIONE DEL RUMORE AEREO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL’APERTO (Nuovo) Vedi Testo consolidato segue allegato Collegati ![]()
|
||
![]() |
||
www.certifico.com
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “nNewsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter. certifico.com
Testata editoriale iscritta al n. 22/2024 registro periodici Tribunale di Perugia 19.11.2024 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
||
Certifico Srl 2000-2025 | VAT IT02442650541 |
