Il "fochino": Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Maggio 2025
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Newsletter n. 102114 del 06 Giugno 2025 | |||||||||||||
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Il "fochino": Quadro normativo / Update Rev. 1.0 Maggio 2025 ID 6455 | Update 13.05.2025 / Documento completo in allegato Documento completo allegato, normativa di riferimento per l'attività di "fochino". Per “fochino” si intende colui che effettua il brillamento di mine con innesco elettrico e a fuoco, ecc come da definizione Art. 27 D.P.R. 19/03/1956, n. 302. Update Rev. 1.0 del 13 maggio 2025 - Aggiornamento normativo D.P.R. 19/03/1956, n. 302 La licenza L'attività di fochino consiste in: Il Comune di residenza (Questura), a fronte di apposita domanda, rilascia una licenza che ha validità triennale. Prima della sua scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo. Requisiti La suddetta licenza comunale ha validità triennale (art. 13 comma 1 lettera a) Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che modifica il T.U.L.P e, precisazioni in merito nella Circolare del Ministero dell’Interno del 22 febbraio 2012). RD 18 giugno 1931, n. 773 Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di tre anni, computati secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio. Il giorno della decorrenza non è computato nel termine. Per poter esercitare il mestiere di fochino e per poter chiedere la licenza comunale l’interessato deve possedere alcuni requisiti di idoneità di tipo morale e professionale. RD 18 giugno 1931, n. 773 Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell' autorizzazione. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 dicembre 1993, n. 440 (in G.U. 1ª s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta". 2. I requisiti professionali sono dimostrati dal possesso di un Certificato di idoneità, che attiene a: capacità intellettuale e cultura generale indispensabili all’esercizio dell’attività cognizioni proprie del mestiere conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l’impiego degli esplosivi nei lavori da mina. Secondo il D.Lgs. 144/2005, per il rilascio della licenza di fochino è, come visto, necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Questore della Provincia in cui l’interessato risiede. Tale nulla osta può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi (artt. 30 e ss TULPS). L’eventuale revoca del nulla osta è comunicata al Suap che ha rilasciato la licenza di esercizio del mestiere di fochino e comporta il suo immediato ritiro. Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (GU n. 173 del 27 luglio 2005) 1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. 2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia abbia aderito. 3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi.". 4. La revoca del nulla osta disposta ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 112 del 1998, come modificato dal comma 3 del presente articolo,)) è comunicata al comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro. 5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il seguente: "Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni." Il Decreto 15 agosto 2005 ha previsto ulteriori limitazioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all’impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria. Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. (GU n. 190 del 17-8-2005)[/box-note] OGGETTO: Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Provvedimenti amministrativi e decreti attuativi previsti dagli artt. 7, 8, e 9 Ai sensi degli artt. 51 e 52 del T.U.L.P.S. e dell’art. 101 del Regolamento attuativo, anche chi fabbrica o accende fuochi d’artificio deve avere una licenza rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza, previo accertamento di idoneità effettuato dalla Prefettura e su parere della Commissione tecnica di cui all’art. 49 TULPS. RD 6 maggio 1940, n. 635 Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneita' rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del TULPS RD 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneita' rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione e' corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000(2). (2) Il DPR 12 gennaio 1973, n. 145 (in G.U. 30/04/1973, n.110) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) la modifica dell'art. 101. 3. L'aspirante deve avere superato l'esame di idoneità della Commissione Tecnica Provinciale per le materie esplodenti (esame tecnico ex art. 49 TULPS) A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 5/2012, la licenza ha validità di tre anni. RD 18 giugno 1931, n. 773 Art. 52. (Art. 51 T. U. 1926). Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226) 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1, del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale. (1) (1) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio 2021, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (il quale ha modificato il comma 8 del presente articolo), "limitatamente alle parole «e all'articolo 640-bis del codice penale»" e "limitatamente alle parole «nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico. Legge 18 aprile 1975, n. 110 Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [...] Segue in allegato Certifico Srl - IT Rev. 1.0 2025 Matrice Revisioni:
Info e download Collegati RD 18 giugno 1931, n. 773 Legge 18 aprile 1975 n. 110 RD 6 maggio 1940, n. 635 Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 112 Decreto 15 agosto 2005 Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 ![]() |
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