Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia / RL 2025
Appunti Sicurezza lavoro | ||
Newsletter n. 100802 del 20 Aprile 2025 | ||
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Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia / RL 2025 ID 23534 | 28.02.2025 / In allegato Con Decreto n° 1817 del 13/02/2025 della Direzione Generale Welfare sono state aggiornate le “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia” che erano state emanate con Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 19 giugno 2012 - n° 5408. A tutela della salute dei lavoratori, vengono forniti a tutti gli operatori della prevenzione, pubblici e privati, ai Medici Competenti, ai medici delle ATS, ai Datori di Lavoro, ai RSPP, ai RLS e lavoratori del settore edile della Lombardia, indirizzi su un tema così delicato ed importante, data la prevalenza e incidenza delle malattie occupazionali e l’entità del fenomeno infortunistico che contraddistinguono il settore. Le novità in campo normativo, in particolare l’emanazione del D. Lgs. n. 44/2020, e quelle in ambito scientifico di cui si è arricchita la letteratura nell’ultimo decennio, ne hanno, infatti, richiesto un aggiornamento. Le malattie professionali in edilizia si confermano infatti le più numerose tra quelle riconosciute dall’INAIL, nonostante sia nota la sottostima del fenomeno che interessa la totalità dei quadri tecnopatici afferenti tutti i settori produttivi. Si ricorda che il programma di sorveglianza sanitaria proposto “non va applicato come un protocollo rigido, ma va adattato alle singole specifiche situazioni”. Scopo particolare è fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano il cantiere edile e delle evidenze scientifiche più recenti, indicazioni utili a migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria attività e indicare modelli per una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria. Nella redazione del presente documento è stata posta attenzione alla finalità sia della visita medica preventiva, intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, sia delle visite mediche periodiche mirate a monitorare nel tempo le condizioni di salute dei lavoratori e la loro idoneità alla mansione specifica, compiti in capo al Medico Competente. Il giudizio di idoneità deve stabilire se il lavoratore sia in grado o meno di eseguire i compiti che gli sono stati assegnati, in modo che ciò non comporti un rischio per la propria salute e sicurezza. Ciò significa anche conoscere gli stili di vita, le scelte individuali dei lavoratori e indagare la percezione che questi hanno dei rischi per la loro salute. L’espressione della idoneità psicofisica per lo svolgimento di attività lavorative in ambienti ad alto rischio per la salute, come è il cantiere, rappresenta uno degli atti più complessi e delicati per il Medico Competente, anche per la difficoltà connessa all’eventuale reinserimento lavorativo, adeguatamente protetto, del lavoratore con limitazioni per problemi di salute. ... Sommario Premessa SEZIONE I SEZIONE II SEZIONE III ... Fonte Regione Lombardia
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