Impianti con prodotti refrigeranti clima alteranti: Documenti UFAM CH
Appunti Ambiente | ||
Newsletter n. 100514 del 20 Aprile 2025 | ||
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In dettaglio: Impianti con prodotti refrigeranti: progetto e immissione mercatoID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni normative per impianti di refrigerazione, di climatizzazione e di pompe di calore che funzionano con prodotti refrigeranti sintetici. Stato 2022 Una considerevole quota degli impianti di refrigerazione e delle pompe di calore esistenti opera attualmente con prodotti refrigeranti sintetici. Tra questi sono comprese in particolare sostanze stabili nell’aria che contribuiscono al riscaldamento del clima (ad es. i fluorocarburi parzialmente alogenati, HFC). Una quantità significativa di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono è inoltre ancora presente nei vecchi impianti. A causa dei loro effetti sull’ambiente queste sostanze sono anche oggetto di accordi internazionali. L’Accordo di Parigi sul clima del 2015 (RS 0.814.012) mira a ridurre le emissioni di gas serra, compresi gli HFC, mentre il Protocollo di Montreal del 1987 (RS 0.814.021) regola la produzione e il consumo di HFC e di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. In particolare l’emendamento del Protocollo di Montreal del 2016 (il cosiddetto «emendamento di Kigali»), ratificato dalla Svizzera nel 2018, stabilisce per tutti gli Stati contraenti un percorso di riduzione della produzione e dell’utilizzo di HFC. In Svizzera, il 30 aprile 2003 il Consiglio federale con la modifica dell’ordinanza sulle sostanze (Osost) ha adottato tra gli altri un pacchetto di misure per la limitazione delle sostanze stabili nell’aria, in particolare regolamentando la produzione, l’importazione e l’esportazione di prodotti refrigeranti stabili nell’aria come pure la fornitura di impianti che funzionano con tali prodotti. In occasione del riassetto della normativa sulle sostanze chimiche, l’insieme delle misure varate è stato recepito nel 2005, senza modifiche, nell’allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). Dal 2005 l’ORRPChim è stata periodicamente adattata allo stato della tecnica. In collaborazione coi rappresentati dell’Amministrazione federale, delle autorità cantonali e dei settori interessati, l’UFAM ha pubblicato delle spiegazioni sull’esecuzione delle limitazioni per l’immissione sul mercato di impianti che funzionano con prodotti refrigeranti stabili nell’aria e le ha pubblicate come istruzioni per la prima volta nel 2004. La quinta edizione ora disponibile come aiuto all’esecuzione tiene conto degli aggiornamenti di cui all’allegato 2.10 ORRPChim del novembre 2020 e dell’aprile 2022. Ufficio Federale dell’AMbiente UFAM CH 2022
Impianti con prodotti refrigeranti: esercizio e manutenzione ID 23454 | 12.02.2025 / UFAM CH 2022 Aiuto all’esecuzione dell’UFAM con riferimento alle disposizioni legali per il registro di manutenzione, il controllo della tenuta stagna e l’obbligo di notifica. 4a edizione aggiornata 2022. Gran parte dei condizionatori, degli impianti per la refrigerazione e delle pompe di calore esistenti funzionano con prodotti refrigeranti sintetici. Tra questi vi sono in particolare le sostanze stabili nell’aria responsabili del riscaldamento globale del clima (p. es. i fluorocarburi parzialmente alogenati (HFC), per i quali l’impiego come prodotti refrigeranti rappresenta il principale campo d’applicazione su scala mondiale), ma anche quantità significative di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono (p. es. clorofluorocarburi completamente e parzialmente alogenati [CFC e HCFC]) negli impianti più datati. A causa del loro impatto ambientale, tali sostanze sono state disciplinate a livello internazionale dal Protocollo di Montreal (1987) e dall’Accordo di Parigi (2015). L’estensione del Protocollo di Montreal del 2016 (il cosiddetto emendamento di Kigali), ratificato dalla Svizzera nel 2018, stabilisce in particolare che tutte le parti riducano progressivamente la produzione e il consumo di HFC. In Svizzera il 30 aprile 2003, con la modifica dell’allora vigente ordinanza sulle sostanze (Osost), il Consiglio federale sanciva anche nuovi obblighi per evitare le emissioni di prodotti refrigeranti stabili nell’aria e che impoveriscono lo strato di ozono rilasciate da apparecchi e impianti. Veniva poi affidato all’Ufficio federale dell’ambiente UFAM (all’epoca Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP) l’incarico di emanare raccomandazioni sullo stato della tecnica, sul controllo della tenuta stagna e sul registro di manutenzione. Nell’ambito del riassetto della normativa sulle sostanze chimiche, nel 2005 tali adeguamenti sono stati recepiti senza modifiche nell’allegato 2.10 dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81). In collaborazione con i rappresentanti dell’Amministrazione federale, delle autorità cantonali e dei settori interessati, l’UFAM ha formulato raccomandazioni sullo stato della tecnica, sul controllo della tenuta stagna e sul registro di manutenzione, pubblicandole per la prima volta nel 2004 sotto forma di istruzioni. L’ultima edizione, pubblicata ora sotto forma di aiuto all’esecuzione, tiene conto degli adeguamenti dell’obbligo di notifica (all. 2.10 numero 5.1 ORRPChim) entrati in vigore il 1° aprile 2022 e contiene aggiornamenti che considerano l’evoluzione dello stato della tecnica. Paul Steffen, direttore supplente Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). Ufficio Federale dell’Ambiente UFAM CH 2022 Collegati ![]() |
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