Linee guida gestione del rischio trasporto di merci pericolose in ferrovia
Appunti Merci Pericolose | ||
Newsletter n. 100197 del 20 Aprile 2025 | ||
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LG gestione del rischio trasporto di merci pericolose in ferrovia ID 23362 | 27.01.2025 / In allegato Linee guida per stima, valutazione e gestione del rischio connesso al trasporto di merci pericolose in ferrovia. ANSFISA ha adottato, tramite apposito Decreto prot. n. 4 del 17.01.2025, le “Linee guida per stima, valutazione e gestione del rischio connesso al trasporto di merci pericolose in ferrovia”, elaborate nell’ambito di un gruppo di lavoro coordinato dalla struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la partecipazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e delle altre strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competenti in materia di trasporto ferroviario. La versione adottata tiene conto anche delle osservazioni ricevute nell’ambito della consultazione pubblica avviata da ANSFISA. Le Linee Guida non sono cogenti ma individuano una metodologia di calcolo dei livelli di rischio dei tratti ferroviari interessati dal trasporto di merci pericolose e propongono dei limiti di accettabilità e di attenzione dei rischi di tipo quantitativo (direttamente derivati dal DM 28 ottobre 2005 sulla sicurezza delle gallerie ferroviarie) e di tipo qualitativo (riportati anche nelle norme CEI-EN 50126-1: 2018-04); esse forniscono, altresì, indicazioni per l’implementazione del processo decisionale per la gestione dei rischi connessi al trasporto di merci pericolose in accordo ai criteri e ai principi delineati nel “Risk Management Framework for inland transport of dangerous goods”, pubblicato nel 2018 sul sito dell’ERA e sviluppato in ambito UNECE dall’European Union Agency for Railways. Il documento è in linea con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi, che all’Allegato I, punto 2.1.4., lett. c), individua la stima accurata dei rischi come uno dei criteri di valutazione utilizzabili ai fini della determinazione dell’accettabilità del medesimo rischio e, al punto 2.5.2, prevede che l’accettabilità dei rischi stimati debba essere valutata sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalle norme nazionali notificate. Fonte: ANSFISA Collegati ![]() |
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