Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024
Appunti Marcatura CE | ||
Newsletter n. 98992 del 21 Novembre 2024 | ||
Salve Visitatore | ||
Vademecum DPI Protezione occhi e viso / NEW Novembre 2024 ID 22962 | 19.11.2024 / Vademecum in allegato Il presente elaborato fornisce una breve panoramica dei requisiti di base e supplementari dei DPI per la protezione degli occhi e del viso alla luce delle norme tecniche attualmente in vigore in riferimento al Regolamento DPI UE 2016/425 e le norme tecniche di prodotto. Gli occhi vengono protetti utilizzando occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali e la protezione del viso avviene mediante l’uso di visiere o schermi di protezione. La funzione dei protettori dell’occhio è fornire protezione contro: - impatti di diversa gravità; La protezione dai rischi di proiezione legati alle lavorazioni meccaniche, all’utilizzo di sostanze chimiche e da radiazioni ottiche che potrebbero danneggiare l’occhio stesso o alterare la visione si può ottenere con dispositivi diversi, anche in funzione alla necessità di proteggere il viso. Gli occhi vengono protetti mediante occhiali di protezione o protezioni da fissare sugli occhiali, la protezione del viso avviene per mezzo di visiere o schermi di protezione. Le principali tipologie di DPI: Il D.Lgs 81/2008 tratta i DPI al TITOLO III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale al CAPO II - Uso dei dispositivi di protezione individuale e precisamente agli articoli: Articolo 74 - Definizioni I DPI, sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute da tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti, allo scopo di protezione contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro. Come requisiti tecnici, i DPI devono: - essere conformi ai requisiti CE; Il Regolamento DPI (UE 2016/425 è la norma (di Prodotto/CE) di riferimento per la progettazione e fabbricazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La Classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio crescenti (Allegato I), in relazione all'entità del rischio: Categoria I - DPI che proteggono da rischi minimi; I DPI per gli occhi e il viso devono essere leggeri ed ergonomici (aderenti, disponibili in taglie diverse, con astine regolabili per essere adattabili, ponte nasale in materiale antiscivolo) e limitare il meno possibile il campo visivo e la vista del lavoratore. Non devono avere asperità, spigoli vivi e sporgenze; i materiali devono essere morbidi non devono provocare allergie o irritazioni alla pelle. Il fabbricante deve fornire per ogni DPI una nota informativa che fornisce una serie di informazioni utili per effettuare una scelta corretta, un uso appropriato e una adeguata gestione del dispositivo. Oltre alla marcatura CE, i DPI per gli occhi e il viso, devono avere una marcatura specifica sia dell’oculare che della montatura. La marcatura è rappresentata da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che indicano le capacità protettive e le caratteristiche delle sue parti. La sequenza alfanumerica può avere fino a 7 posizioni, ma non è obbligatorio che siano tutte presenti. Il Vademecum risulta essere così strutturato: Premessa Normativa di riferimento Quadro normativo Dispositivi di protezione individuale (DPI), così articolato: 1. L'entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 che stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (marcatura CE) in sostituzione della direttiva 89/686/CEE (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) 2. Pubblicazione del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio. (GU n.59 del 11.03.2019) (Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475); 3. Un aggiornamento/nuovo decreto previsto nel D.M. 2 maggio 2001 "Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)", e dal D.Lgs. 81/2008 Art. 79 c. 2, dovrebbe allineare la legislazione e normativa tecnica (o da prevedere una procedura di armonizzazione tra la normativa legislativa e normativa tecnica): 4. Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, le disposizioni inerenti i DPI oltre a quelle generali (....) sono previste al Titolo IIII USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, CAPO II Uso dei dispositivi di protezione individuale (Art. 74÷79 e 87) ed i Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è rimandata ad apposito decreto secondo l'Art. 79 comma 2, non ancora emanato, ma nelle cui more di emanazione restano ferme le disposizioni del D.M. 2 maggio 2001, aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti (disposizione introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 , conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in quanto nel testo del D.M. 2 maggio 2001, erano riportati riferimenti alle norme UNI ormai non più in vigore). Difatti, la Legge 17 dicembre 2021 n. 215, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, in GU n.301 del 20.12.2021, con la lettera e-quinquies) interviene sull’articolo 79 del D.Lgs. 81/2008disponendo l’aggiornamento dei riferimenti alla normativa tecnica contenuta nel D.M. 2 maggio 2001. [...] Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31 Marzo 2016) Allegato I Categorie di rischio dei DPI Il presente allegato definisce le categorie di rischio da cui i DPI sono destinati a proteggere gli utilizzatori. Categoria I La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi: a) lesioni meccaniche superficiali; Categoria II La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. Categoria III La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; Figura 1 - Categorie di rischio Regolamento DPI Norme armonizzate DPI Norme armonizzate concernente il Regolamento (UE) 2016/425 Elenco Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI Elenco consolidato Norme armonizzate concernente la Presunzione di Conformità ai RESS del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai dispositivi di protezione individuale. [...] Segue in allegato Protezione degli occhi e del viso per uso professionale UNI EN ISO 16321-1:2022 Protezione degli occhi e del viso per uso professionale - Parte 1: Requisiti generali La norma specifica i requisiti generali per le protezioni per gli occhi e per il viso. Queste protezioni hanno lo scopo di fornire protezione per gli occhi e per il viso delle persone contro uno o più rischi professionali comuni come impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, schizzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. Data entrata in vigore: 27 ottobre 2022 Sostituisce: UNI EN 172:2003, UNI EN 379:2009, UNI EN 166:2004, UNI EN 169:2003, UNI EN 170:2003, UNI EN 171:2003 EN ISO 16321 comprende EN ISO 16321-1:2022, EN ISO 16321-2:2021 e EN ISO 16321-3:2022. Introduce numerose modifiche rispetto a EN 166 per quanto riguarda le caratteristiche di sicurezza e i requisiti di prova. Di seguito vengono descritte più in dettaglio le modifiche più significative: [...] Segue in allegato Requisiti di sicurezza Forme della testa Il cambiamento più grande nel nuovo standard ISO riguarda le forme della testa. Le forme e le dimensioni della testa possono variare notevolmente da persona a persona. La norma EN 166 specificava solo forme della testa medie e piccole, con la stragrande maggioranza dei test effettuati sulla taglia media. Questo approccio ha portato troppo spesso a un approccio one-size-fits-all per gli occhiali di sicurezza che ha compromesso il comfort dei lavoratori e le prestazioni delle loro attrezzature. La norma ISO 16321 copre sei diverse opzioni che, in seguito a un'ampia ricerca internazionale, rappresentano circa il 95% delle forme e delle dimensioni della testa della popolazione mondiale. I produttori devono effettuare test basati sulla vestibilità e sull'area di copertura della specifica forma della testa. Se un prodotto è certificato solo per la taglia M, non è richiesta alcuna marcatura sul prodotto. Tuttavia, se un prodotto si adatta a più taglie di testa, la marcatura che lo indica può essere trovata sul prodotto e/o sulla confezione del prodotto. Resistenza meccanica La resistenza meccanica, altrimenti nota come resistenza all'impatto, è fondamentale negli occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da potenziali lesioni causate da detriti volanti, proiettili o altri impatti in ambienti di lavoro pericolosi. Viene eseguito un "test del proiettile" per determinare la resistenza all'impatto meccanico contro i proiettili in base alla loro velocità, misurata in metri al secondo. Nella vecchia norma EN166:2001 erano previsti diversi livelli di resistenza all'impatto, che andavano da una maggiore robustezza nel test di caduta della palla (livello S), alla resistenza all'impatto a bassa energia (livello F), alla resistenza all'impatto a media energia applicabile agli occhiali (livello B) e all'impatto ad alta energia (livello A) utilizzato solo per le visiere protettive. Filtri per lenti I filtri integrati nella lente devono soddisfare una serie di requisiti per proteggere gli occhi dai vari pericoli delle radiazioni ottiche. Possono anche richiedere caratteristiche aggiuntive, come la capacità di trasmettere e differenziare accuratamente i colori come richiesto per specifici sistemi di segnalazione o di allerta. Le caratteristiche di protezione previste dal nuovo standard ISO rimangono sostanzialmente le stesse della EN 166, ma le marcature cambieranno. Filtri protettivi ultravioletti I filtri UV sono progettati per proteggere gli occhi dalle radiazioni UV dannose. Le radiazioni UV possono provenire dal sole (radiazioni UVB e UVA) e da fonti di luce artificiale come (radiazioni UVC, UVB e UVA). [...] Estratto UNI EN ISO 16321-1:2022 Traduzione IT non ufficiale 1 Ambito di applicazione Questo documento specifica i requisiti generali per i dispositivi di protezione per occhi e viso. Questi dispositivi di protezione sono intesi a fornire protezione per occhi e viso delle persone contro uno o più comuni rischi professionali quali impatti da particelle e frammenti volanti, radiazioni ottiche, polveri, spruzzi di liquidi, metalli fusi, calore, fiamme, solidi caldi, gas nocivi, vapori e aerosol. I requisiti aggiuntivi per i dispositivi di protezione per occhi e viso utilizzati durante la saldatura e tecniche correlate e per i dispositivi di protezione in rete sono forniti rispettivamente in ISO 16321-2 e ISO 16321-3. Questo documento si applica a: - tutti i dispositivi di protezione e componenti con lenti plano, correttive e graduate; […] 4 Requisiti generali per i protettori 4.1 Temperature ambiente I protettori1) descritti in questo documento sono destinati all'uso a temperature ambiente normali (23 ± 5) °C. Per garantire che gli aspetti critici della protezione non siano compromessi a causa di temperature vicine agli estremi dell'intervallo normale degli ambienti di lavoro da (−5 ± 2) °C a (+55 ± 2) °C, i requisiti fisici e meccanici a temperature estreme sono inclusi (talvolta facoltativamente) in questo documento. Questi requisiti fisici e meccanici possono anche essere forniti dai produttori per la convalida delle dichiarazioni di protezione a temperature inferiori a (−5 ± 2) °C e/o superiori a (+55 ± 2) °C. [...] 8 Marcatura dei protettori 8.1 Generale Quando verificati in conformità alla norma ISO 18526-3:2020, paragrafo 8, tutti i contrassegni devono essere chiari e sufficientemente durevoli da rimanere leggibili per tutta la durata prevista del protettore. Il contrassegno deve essere completamente visibile quando il protettore completo è assemblato. Il contrassegno non deve invadere il campo visivo minimo. Se le lenti o i filtri e la parte anteriore della montatura formano un'unica unità, il contrassegno completo deve essere applicato almeno a una delle parti anteriori della montatura o a una delle lenti o dei filtri. Poiché il livello di impatto di base è il livello di resistenza meccanica minima predefinito, non viene assegnata alcuna lettera di codice specifica per questo contrassegno. Per i protettori che dichiarano la conformità a questo documento, il contrassegno deve mostrare solo quegli aspetti di quelli elencati nella Tabella 18 che sono stati dimostrati tramite test. Tabella 18 - Lettere di codice/numeri di codice per la marcatura dei protettori 8.3 Marcature obbligatorie sulle montature Per le montature la sequenza delle marcature deve essere: a) numero di questo documento (ad es. 16321); Se il produttore desidera indicare la dimensione della/e testa/e di forma/e (secondo ISO 18526-4) a cui si adatterà il protettore, i seguenti simboli devono essere aggiunti alla marcatura del prodotto: - una singola dimensione è indicata dal rispettivo simbolo: 1-C12, 1-S, 1-M, 1-L o 2-S, 2-M, 2-L Si devono osservare le normative nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura. 8.4 Marcature facoltative su lenti/filtri Per lenti o filtri, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; NOTA Norme nazionali o regionali specifiche in materia di marcatura potrebbero rendere obbligatorie queste marcature facoltative. 8.5 Marcature facoltative su montature Per le montature, ove applicabile e testato, la sequenza di marcature aggiuntive possibili è: a) identificazione del modello; [...] Esempi di marcature EN ISO 16321-1:2022 [...] Segue in allegato Pagine Vademecum: 49 Certifico Srl - IT | Rev. 0.0 2024
Collegati
|
||
www.certifico.com
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “nNewsletter”. L'Elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newsletter. |
||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |