Attività pubblico spettacolo: Quadro normativo PI / Update 22 Novembre 2023
Appunti Prevenzione Incendi | |||||||||||||||||||||
26 Novembre 2024 | |||||||||||||||||||||
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Attività di pubblico spettacolo: Quadro normativo PI / Nov. 2023 ID 12614 | Rev. 3.0 del 22 Novembre 2023 Quadro normativo di Prevenzione Incendi per le Attività di pubblico spettacolo, sia assoggettabili o meno nell'Attività 75 del DPR 151/2011. Rev. 3.0 del 22.11.2023 Circolare Min. Interno n. 1689 del 01.04.2011 Rev. 2.0 del 05.12.2022 In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Indice 1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo 1. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo Il documento allegato si i occupa di individuare quali siano le attività sottoposte ai controlli delle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CVLPS), siano esse provinciali (CPVLPS) o comunali (CCVLPS). Per locali di ”pubblico spettacolo” si intendono quelli trattati dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (disciplinato dal Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dal suo regolamento applicativo, il Regio Decreto 06 maggio 1940, n° 635 “Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n° 773 delle leggi di pubblica sicurezza” e ss.mm.ii.). Fig. 1 - Attivita' pubblico spettacolo non necessariamente Attivita' soggetta PI Attività 65 / DPR 151/2011 Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Obbligo Codice PI Attività 75 In data 02.12.2022 è stato pubblicato il Decreto 22 novembre 2022 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. (GU n. 282 del 02.12.2022) con entrata in vigore il 01.01.2023, il Decreto aggiunge il Cap. V.15 al DM 3 agosto 2015. Non è previsto l'obbligo di applicabilità Codice di Prevenzione Incendi DM 3 agosto 2015, possono essere utilizzate sia norme dedotte che il Codice stesso:
2. Note alla determinazione/individuazione delle attività di pubblico spettacolo 2.1 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (GU 18 n. 146 del giugno 1931) 2.2 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Regio Decreto 06 maggio 1940 n. 635 Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (GU n. 149 del 26 giugno 1940 Suppl.) 2.3 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16 Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951 n. 16 Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere La circolare è da ritenersi abrogata con l'emanazione del D.M.19 agosto 1996 - vedasi a seguire. 2.4 D.M. 19 Agosto 1996 D.M. 19 Agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (G.U. n. 14 del 12 settembre 1996 SO) 2.5 Circolari/Note/Chiarimenti/Altro - PROT. n° P1201/4109 sott. 37/B1 (Chiarimento) 3. Procedimenti amministrativi per le attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza) 4. Determinazione/individuazione di attività di pubblico spettacolo (Soggette ai controlli delle locali commissioni di vigilanza Fonte VVF Vedi Registro antincendio locali di pubblico spettacolo Certifico S.r.l - IT | Rev. 3.0 2023 Matrice Revisioni
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