Igiene dei mangimi - Procedure e Modulistica / Maggio 2023
Appunti Chemicals | ||
27 Novembre 2024 | ||
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Igiene dei mangimi - Procedure e Modulistica / Maggio 2023 ID 19685 | 25.05.2023 / In allegato Scheda e Modulistica Il Regolamento (CE) 183/2005 revisiona completamente la normativa del settore mangimi e, in particolar modo, il sistema di autorizzazione degli operatori. Infatti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori, mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare, il regolamento stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti. Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l’attuazione di procedure, basate sull’analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l’applicazione di buone pratiche igieniche e l’utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del citato regolamento. Il Regolamento (CE) 183/2005 trova applicazione per le attività degli operatori di settore in tutte le fasi: - da produzione primaria a immissione sul mercato dei mangimi; Per produzione primaria di mangimi si intende la produzione di prodotti agricoli, compresi la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici. L’estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi. Si precisa che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi soggette ai requisiti dell’Allegato I del regolamento. Dal momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e, quindi, tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell’Allegato II. L’attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio, ricade nella disciplina dell’art. 5, par. 1 e quindi rientra nelle attività connesse alla produzione primaria. Qualora la miscelazione sia effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e, pertanto, gli operatori sono tenuti al rispetto dei requisiti di cui all’Allegato II. Il Regolamento (CE) 183/2005 non si applica per la: - produzione domestica privata di mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti; È opportuno considerare che per fornitura di piccole quantità di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa; il livello locale deve essere identificato nel territorio della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province confinanti. Tali attività sono escluse dall’obbligo della registrazione e/o del riconoscimento. In allegato: Modello 1 - Notifica al Ministero riconosciuti ex D.Lgs 123/99 Modello 1 bis - Notifica alla Regione riconosciuti ex D.Lgs 123/99 Modello 2 - Domanda di riconoscimento Reg.(CE)183/05 al Ministero Modello 2 bis - Domanda di riconoscimento Reg.( CE)183/05 alle Regioni Modello 3 - Domanda di registrazione Reg. (CE)183/05 Modello 4 - Autocertificazione possesso dei requisiti Reg. (CE)183/05 Modello 5 - Autocertificazione intermediari senza possesso fisico dei prodotti Reg.(CE)183/05 Fonte: Ministero della Salute Collegati |
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