Linee indirizzo valutazione del rischio reati SSL ex art. 25 septies Dlgs 231/2001 / Maggio 2023
Appunti Sicurezza lavoro | ||
28 Novembre 2024 | ||
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Linee indirizzo ID 19709 | 20.06.2023 / In allegato linee di indirizzo INAIL 2023 Linee indirizzo monitoraggio e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro ex art. 25 septies dlgs 231/2001 Le presenti “Linee di Indirizzo per il Monitoraggio e la Commissione dei Reati Relativi a Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 25 Septies del dlgs 231/2001” rappresentano uno strumento utile per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza e la conoscenza delle buone pratiche organizzative, tecniche e gestionali già esistenti. Contestualmente, vogliono fornire alle imprese un supporto operativo funzionale per il monitoraggio dei requisiti del sistema di gestione aziendale in modo da avere efficacia esimente delle responsabilità amministrative degli Enti ai sensi dell’art 25 septies del dlgs 231/2001. Delibera INAIL C.d.A. n. 104 del 15 maggio 2023 Protocollo d’intesa tra Inail e Capitalimprese - Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese. Approvazione delle Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del d.lgs. n. 231/01. Indice 2- FINALITÀ 3- PECULIARITÀ DEI REATI RELATIVI ALLA SALUTE E SICUREZZA NEL D.LGS 231/01 4- CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO GESTIONALE 5 - VANTAGGI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO 6 - CONCLUSIONI Art. 25-septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Fonte: INAIL Collegati |
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