Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori DG / Firmato Italia
Appunti Merci Pericolose | |||||||||||||
28 Novembre 2024 | |||||||||||||
Salve Visitatore | |||||||||||||
Accordo multilaterale M351 / Maggio 2023 - Firmato Italia ID 18933 | 18.05.2023 / Avviato dal Regno Unito il 10 gennaio 2023 - Firmato Italia Esenzione nomina del consulente ADR speditori merci poco pericolose (presentato UK il 10 Gennaio 2023). Update 23.02.2023 - Italia firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b) Update 14.02.2023 - San Marino firma M351, concernente l'esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b) MU351 / IT M351 - Esenzione dalla nomina di un consulente per la sicurezza per gli speditori - ADR 1.8.3.2 (b) ACCORDO MULTILATERALE M351 1. In deroga alle disposizioni del comma 1.8.3.2 dell'ADR, relative alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, il presente Accordo Multilaterale prevede che si applichi anche l'esenzione prevista dall'ADR 1.8.3.2 (b) alle imprese la cui attività principale o secondaria non è la spedizione di merci pericolose, ma che effettuano occasionalmente spedizioni nazionali di merci pericolose che presentano un pericolo o un rischio di inquinamento minimo. 2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per il trasporto nei territori delle Parti contraenti dell'ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima di tale data da uno dei firmatari, resterà valido fino alla suddetta data solo per il trasporto sui territori delle Parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo che non lo abbiano revocato. Vedi Nota MIT: - Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 ADR 1.8.3.2. Le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese: a) le cui attività riguardano quantità limitate, per ogni unità di trasporto, non superiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 e 3.5; ovvero:
b) che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.
________ MU351 / EN
M351 - Exemption from appointing a safety adviser for consignors – ADR 1.8.3.2 (b) (Initiated by United Kingdom on 10 January 2023)
Valid until 31 December 2024 MULTILATERAL AGREEMENT M351
Under section 1.5.1 of ADR, concerning the exemption from appointing a safety adviser for consignors – ADR 1.8.3.2 (b) Valid until 31 December 2024 1. By derogation from the provisions of sub-section 1.8.3.2 of ADR, relating to exemptions from appointing a safety adviser for the carriage of dangerous goods, this Multilateral Agreement provides that the exemption within ADR 1.8.3.2 (b) shall also apply to undertakings the main or secondary activities of which are not the consignment of dangerous goods but which occasionally engage in the national consignment of dangerous goods posing little danger or risk of pollution. 2. This agreement shall be valid until 31 December 2024 for the carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement. If it is revoked before then by one of the signatories, it shall remain valid until the above-mentioned date only for carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this agreement which have not revoked it. Collegati |
|||||||||||||
è un sito di INVIO NEWSLETTTER Se vuoi cancellarti dall'invio della newsletter oppure effettua il login al sito ed entra nella Tua Area Riservata, in “Modifica dati” agisci con la spunta sul box di selezione “Newsletter”. L'elenco completo di tutte le ns newsletter è qui: Archivio newletter |
|||||||||||||
Certifico Srl 2000-2024 | VAT IT02442650541 |