Periodicità della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento: anche secondo la valutazione dei rischi del DL.
Oggetto: richiesta pareri in riferimento alle nuove indicazioni dell’allegato VII che prevede che in alcuni settori lavorativi, considerati a maggior rischio, la periodicità delle verifiche debba essere con frequenza annuale.
In riferimento al quesito, riguardo la nota rubricata come in oggetto, concernente le verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si sottolinea che i settori citati nell'allegato non esauriscono tutti i possibili casi, ma costituiscono settori emblematici in cui le modalità di utilizzo sono particolarmente gravose e le attrezzature siano adoperate in ambienti particolarmente aggressivi; fermo restando che il datore di lavoro sa a che modalità di utilizzo sottopone i suoi apparecchi di sollevamento e quindi la periodicità della verifica dovrebbe scaturire dalla sua valutazione dei rischi.
Tanto premesso, il termine “costruzioni” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e cosi via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.
Per quanto attiene al termine “siderurgico” comprende le lavorazione negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghe; semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.
Per il termine “portuale” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, ( vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.
Per quanto riguarda il termine “estrattivo” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”.
A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segagione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parti del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).
segue
MPLS
Precisazioni 11 Dicembre 2009
Info e download Precisazioni
Tutti i Documenti Riservati Abbonati Marcatura CETutti i Documenti Riservati Abbonati Sicurezza LavoroTutti i Documenti Riservati Abbonati Trasporto ADR Accedi a www.certifico.com con email e password di una tua qualsiasi registrazione ai nostri siti.