Slide background

DM Sanita' del 11 luglio 1991

ID 17801 | | Visite: 1034 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/17801

DM Sanita' del 11 luglio 1991

ATTO DI INTESA TRA STATO E REGIONI RELATIVO AGLI ASPETTI IGIENICO-SANITARI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE, LA MANUTENZIONE E LA VIGILANZA DELLE PISCINE AD USO NATATORIO.

(G.U. n.39 del 17.02.1992)
______

Art.1. CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

1. L'atto di intesa si applica esclusivamente alle piscine di uso pubblico alimentate con acqua dolce e dotate delle vasche di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del quarto comma dell'art.2 ed intende fornire prescrizioni e raccomandazioni per la progettazione, costruzione, gestione ed il controllo delle piscine ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.

Art.2. DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE PISCINE

1. Si definisce piscina un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi.

2. Ai fini del presente atto le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri: caratteristiche strutturali ed ambientali, tipo di utilizzazione, destinazione.

3. In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:

a) piscine scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
b) piscine coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
c) piscine di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili contemporaneamente;
d) piscine di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

4. In base alla loro utilizzazione si individuano nelle varie tipologie di piscine i seguenti tipi di vasche:

a) le vasche per nuotatori sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fèdèration Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti, per quanto concerne le vasche agonistiche. La profondità deve essere non inferiore a m.1,10;
b) le vasche per tuffi ed attività subacquee sono quelle aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della Fèdèration Internationale de Natation Amateur (FINA) vigenti per quanto concerne i tuffi;
c) le vasche ricreative e di addestramento al nuoto sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco, la balneazione e le attività formative ed educative propedeutiche all'esercizio delle attività natatorie. La profondità massima deve essere non superiore a m.1,10 per almeno 1/3 della superficie della vasca;
d) le vasche per bambini sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini. La profondità massima deve essere non superiore a m.0,60;
e) le vasche polifunzionali sono quelle aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
f) le vasche ricreative attrezzate sono quelle con attrezzature accessorie prevalenti quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, pareti mobili, ecc.;
g) le vasche per usi riabilitativi sono quelle aventi requisiti morfologici e funzionali nonchè dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
h) le vasche per usi curativi e termali sono quelle nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività balneatorie viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico. Le piscine destinate ad usi curativi e termali o riabilitativi non possono essere utilizzate anche per attività ricreative, formative o sportive.

5. In base alla loro destinazione le piscine si distinguono in piscine di uso pubblico e piscine di uso privato. Di norma le piscine sono di uso pubblico; sono di uso privato quelle piscine facenti parte di unità abitative mono o bifamiliari il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o dei proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti della famiglia ed ai loro ospiti.
...
segue in allegato

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (DM Sanita' del 11 luglio 1991.pdf)DM Sanita' del 11 luglio 1991
 
IT1129 kB201

Tags: News

Articoli correlati