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Decreto MIT 7 dicembre 2017

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 Attuazione art. 196 co. 2 Codice contratti pubblici

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  7 dicembre 2017 

Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell’articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.

Decreta:

Art. 1. Modalità e limiti di spesa per l’affidamento di servizi di supporto e di indagine di cui all’art. 196, comma 2, del Codice

1. Il soggetto aggiudicatore di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell’emissione del certificato di collaudo, può autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.
2. I servizi di cui al comma 1 vengono affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settored’interesse mediante le procedure di gara previste dalcodice.
3. I costi dei suddetti servizi sono inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti,in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.
4. La spesa complessiva per i servizi di supporto e di indagine di cui al comma 1 non può superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.

Art. 2. Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

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Art. 196 co. 2 Codice contratti pubblici (Controlli sull’esecuzione e collaudo)

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018

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