Punti ricarica veicoli elettrici: obbligo per nuovi edifici dal 1° Gennaio
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Punti ricarica veicoli elettrici negli edifici obblighi dal 1 Gennaio 2018
Il D.Lgs. 257/2016 (Quadro Strategico Nazionale combustibili alternativi) recepisce la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, con l’obiettivo di raggiungere l’interoperabilità dei sistemi di ricarica su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Scadenze
18 novembre 2017
I punti ricarica per i veicoli elettrici devono essere conformati alle nuove specifiche tecniche EN 62196-2/3
Il D.Lgs. 257/2016, all’art. 4 comma 5, specifica che dal 18 novembre 2017 i punti ricarica si conformano alle le nuove specifiche tecniche relative ai punti di ricarica per i veicoli elettrici.
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Art. 4. Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto.
Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale (Attuazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della direttiva 2014/94/UE)
1. Entro il 31 dicembre 2020, è realizzato un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’interoperabilità tra punti già presenti e da installare, e, a seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente:
a) città metropolitane - poli e cintura - e altre aree urbane che hanno registrato nell’ultimo triennio lo sforamento dei limiti delle concentrazioni inquinanti, come previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;
b) aree urbane non rientranti nella lettera a);
c) strade extraurbane, statali e autostrade.
2. In conformità al comma 1, sono designati gli agglomerati urbani e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti, che, a seconda delle esigenze del mercato, sono dotati di punti di ricarica accessibili al pubblico.
3. Il numero dei punti di ricarica è fissato tenendo conto anche del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati entro la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, delle migliori prassi e raccomandazioni a livello europeo, nonché delle esigenze particolari connesse all’installazione di punti di ricarica accessibili al pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.
4. La sezione a) del Quadro Strategico Nazionale, di cui all’allegato III, può essere integrata con misure volte a incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti di ricarica non accessibili al pubblico.
5. I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale.
I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all’allegato I, punto 1.2.
6. Fermo quanto disposto al comma 5 e fatto salvo l’obbligo di rispondere ai requisiti di sicurezza, per i punti di ricarica non accessibili al pubblico è facoltà di adottare standard diversi, ove siano di potenza superiore a quella standard.
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Allegato 1, punto 1.1.
I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN 62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.
Allegato 1, punto 1.2.
I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN 62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN 62196-3
1° Gennaio 2018
Obbligo di installazione punti di ricarica veicoli elettrici per ottenere i nuovi titoli abilitativi
Il D.Lgs. 257/2016 modifica l’art. 4 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), introducendo l’obbligo ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio la predisposizione per i nuovi edifici all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.
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Art. 15. Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica
1. All’articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall’articolo 17-quinquies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1 -ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali».
- edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
- edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
Dovrà essere consentita la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
31 dicembre 2020
Obbligo realizzazione di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’interoperabilità tra punti già presenti e da installare.
La norma di riferimento per la realizzazione degli impianti per l’alimentazione dei punti di ricarica è la CEI 64-8/7 Sezione 722 “Alimentazione veicoli elettrici”.
Gli interventi per l’installazione di cui sopra, salvo altre condizioni previste dall’art. 5 del decreto 37/08, sono soggetti all’obbligo di progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali in quanto sussistono gli obblighi di cui all’art. 5 comma 2 lettera d) del decreto 37/08.
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