Deliberazione GR Piemonte 16 marzo 2018, n. 34-6629
Deliberazione della Giunta Regionale 16 marzo 2018, n. 34-6629 D.C.R. n. 124-7279 del 1 marzo 2016
Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020.
Linee di indirizzo e indicazioni operative per la redazione dei Piani di Lavoro di demolizione/rimozione amianto ai sensi dell' art. 256 del D.Lgs. 81/08.
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Le presenti Linee di indirizzo contengono le indicazioni per la redazione dei Piani di lavoro (PDL) per la rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto in matrice compatta e friabile, sulla base di quanto stabilito dall’art. 256 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La scheda relativa all’amianto in matrice compatta riguarda le coperture e le tubazioni in cementoamianto; per quanto riguarda le tubazioni, non sono comprese quelle interrate. Nella scheda relativa all’amianto in matrice friabile non è compresa la bonifica di amianto in matrice minerale, ballast e materiali dispersi nel terreno, nonché di materiali contenenti amianto utilizzati impropriamente (esempio polverino).
La finalità delle Linee di indirizzo è duplice: fornire alle imprese che devono eseguire questa tipologia di lavori indicazioni chiare per la redazione dei Piani di lavoro, omogeneizzare le valutazioni dei Piani che le Strutture S.Pre.S.A.L. delle ASL della Regione Piemonte devono effettuare, nel rispetto della normativa vigente e dell’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nei lavori di bonifica e la protezione dell’ambiente esterno. Prima di entrare nel merito della valutazione dei Piani di lavoro, sono di seguito riportati alcuni principi generali e richiami alla norma, sempre nell’ottica di uniformare l’attività dei Servizi e agevolare la redazione dei Piani.
Gli aspetti che il PDL deve contenere sono definiti dal comma 4 dell’art. 256 del D.Lgs. 81/08. Il presente documento entra nel merito di questi aspetti, definendo i contenuti minimi, irrinunciabili, del PDL. Il Piano dovrà essere redatto dal Datore di Lavoro della ditta esecutrice dei lavori (DL) secondo il contenuto delle schede allegate, che sostituiscono le disposizioni contenute nelle Circolari n. 151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996 della Regione Piemonte. Anche i datori di lavoro che eseguono direttamente i lavori di rimozione, senza ausilio dei propri dipendenti, hanno l’obbligo di redigere il Piano di lavoro. Copia del PDL deve essere inviato dal DL alla Struttura S.Pre.S.A.L. competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Nelle more della predisposizione del sistema di invio telematico il PDL dovrà essere inviato privilegiando il formato digitale. La trasmissione del PDL alla Struttura S.Pre.S.A.L. non comporta per il Datore di lavoro alcun onere economico. Nei casi di rimozione di materiali contenenti amianto per i quali è prevista la certificazione di restituibilità, si dovrà prevedere il pagamento alla predetta Struttura delle tariffe stabilite dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004. Visto che l’art. 256 c. 4 lett. g) del D.Lgs. 81/08 prevede l’obbligo di comunicare all’organo di vigilanza anche la data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile, il DL deve indicare nel PDL la data di inizio e il programma dei lavori, con il cronoprogramma dell'effettiva attività di bonifica.
Qualora la data di inizio lavori o il cronoprogramma indicati nel PDL non siano rispettati, deve essere inviata comunicazione alla Struttura S.Pre.S.A.L. almeno 3 giorni lavorativi prima delle modifiche che interverranno. Tutti i Piani di Lavoro che pervengono alle Strutture S.Pre.S.A.L, di norma, devono essere valutati entro 30 giorni dalla data di arrivo. Se entro tale periodo la Struttura non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano e non rilascia prescrizione operativa, il DL può eseguire i lavori e le Strutture SPreSAL non devono comunicare l’adeguatezza del PDL. Se, invece, la Struttura formula motivata richiesta di integrazione/modifica del PDL o rilascia prescrizioni operative, il DL non può eseguire i lavori.
La presentazione da parte del DL delle integrazioni richieste o del PDL modificato, fanno ripartire l’iter di cui sopra e pertanto l’organo di vigilanza avrà nuovamente 30 gg. di tempo per valutare i nuovi documenti ed eventualmente formulare una nuova richiesta di integrazione o modifica del PDL nonché rilasciare prescrizioni operative. Qualora la valutazione dell’organo di vigilanza dia esito positivo prima della nuova scadenza, si procederà ad informare per iscritto il DL della possibilità di iniziare i lavori, con le modalità sopra indicate (comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori). L’obbligo del preavviso di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza.
Nel Piano di lavoro, in questo caso, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal DL l’indicazione dell’orario di inizio delle attività. I casi di urgenza sono rappresentati da lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti in presenza di materiale pericolante o altri fattori di rischio, per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza, dell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Al fine di evitare fraintendimenti, la committenza o l’impresa incaricata possono contattare la Struttura S.Pre.S.A.L. territorialmente competente per verificare se sussistano gli effettivi presupposti dell’intervento in urgenza.
REQUISITI DELLE IMPRESE
Come previsto dall’art. 256 c. 1 del D.Lgs. 81/08, i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo dalle imprese rispondenti ai requisiti previsti dall’art. 212 commi 5 e 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Tutte le imprese, anche quelle individuali, devono quindi essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali nella Categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto (cfr. Deliberazione 30.03.2004 n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti).
FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica amianto solo se in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall’art. 10 c. 2 lett. h) della Legge n. 257/92. La Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 13-4341 “DCR n. 124-7279 del 1 marzo 2016. Attuazione del Piano Regionale Amianto per quanto riguarda i programmi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi degli operatori che effettuano attività di bonifica, smaltimento dell'amianto, controllo e manutenzione” indica i contenuti della formazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell’amianto e per i responsabili tecnici di gestione rimozione bonifica e smaltimento materiali contenenti amianto. Gli oneri per la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori sono a carico del DL.
RESTITUIBILITÀ DELLE AREE BONIFICATE
L’art. 256 c. 4 lett. c) del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che il PDL contenga informazioni sulla “verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto”. Tale verifica consiste nel visionare accuratamente l’area di cantiere per accertare l’assenza di residui di materiale contenente amianto. Ferma restando tale verifica, che deve essere condotta in tutti i casi dall’impresa esecutrice dei lavori, si dovrà richiedere alla Struttura S.Pre.S.A.L. la certificazione di restituibilità nei seguenti casi:
- rimozione amianto in matrice compatta in ambienti confinati;
- rimozione amianto in matrice friabile;
- rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati
Alla richiesta della certificazione di restituibilità è necessario allegare copia del pagamento della tariffa prevista dalla DGR n. 42-12939 del 5 luglio 2004. La procedura di restituibilità si svolge in due fasi:
1) la Struttura S.Pre.S.A.L. effettua l'ispezione visuale degli ambienti secondo il D.M. 6/9/94; in caso di ispezione visuale con esito negativo saranno formulate prescrizioni operative e concordata una nuova ispezione visuale, da effettuare quando le prescrizioni operative saranno state realizzate;
2) se l’ispezione visuale ha dato esito positivo, saranno effettuati i campionamenti e l’analisi dell’aria con metodologia SEM (microscopia elettronica a scansione), secondo il D.M. 6/9/94.
I costi del campionamento e delle analisi sono a carico del committente.
Art. 256 (1). Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto
1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.
3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.
4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:
a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;
d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori. L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attività.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.
7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.
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(1) Accordo 20 gennaio 2016, rep. atti 5/CU - Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, finalizzato alla completa informatizzazione degli adempimenti previsti dall’articolo 9, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e dagli articoli 250 e 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente le imprese che utilizzano amianto nei processi produttivi o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell’amianto.