Decreto 26 settembre 2017
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Decreto 26 settembre 2017
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Criteri e modalita' per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall'applicazione delle prescrizioni dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 1. Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità per esentare i combustibili utilizzati a fini di ricerca e sperimentazione dall’applicazione delle prescrizioni dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Art. 2. Requisiti dell’utilizzo dei materiali
1. L’utilizzo previsto dall’art. 1 può avvenire negli impianti di combustione ad uso industriale ubicati in installazioni o stabilimenti dotati delle autorizzazioni previste dall’art. 3 e non può avere una durata superiore ad un anno. L’utilizzo non è in tutti i casi ammesso presso impianti che prevedono l’uso simultaneo di più combustibili.
2. Il deposito e il trasporto dei materiali ai fini dell’utilizzo previsto dal comma 1 può avvenire solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 3 e per un quantitativo complessivo non eccedente quello indicato da tale autorizzazione.
3. I materiali destinati all’utilizzo previsto dal comma 1 sono depositati e trasportati, presso le sedi dei fornitori e dell’impianto di combustione, in modo separato rispetto ad altri materiali. Ai relativi documenti di accompagnamento è allegata una copia dell’autorizzazione prevista dall’art. 3, messa a disposizione dal gestore dell’impianto di combustione.
4. Le partite di materiali per cui siano violate le prescrizioni di cui al comma 3 non possono essere utilizzate presso l’impianto di combustione.
5. Per i materiali destinati all’utilizzo previsto dall’art. 1 e ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 184 -bis del decreto legislativo n. 152/2006 il requisito della legalità dell’utilizzo si considera soddisfatto, ferma restando la dimostrazione degli altri requisiti previsti da tale articolo.
6. L’utilizzo previsto dall’art. 1 non è ammesso, su materiali corrispondenti, per tipologia e caratteristiche, a quelli già oggetto di tale utilizzo a fini di ricerca e sperimentazione nello stesso o in altro impianto.
Art. 3. Procedure autorizzative
1. L’utilizzo previsto dall’art. 1, in installazioni o stabilimenti dotati di autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione unica ambientale o autorizzazione alle emissioni, costituisce una modifirizzare come tale. È fatto salvo il caso in cui sia necessaria
una nuova autorizzazione per effetto dell’allegato VIII, lettera A, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006.
2. I tempi previsti dalla vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni previste dal comma 1 sono ridotti della metà.
3. Le autorizzazioni previste dal comma 1, corredate dalla domanda autorizzativa, sono inviate dalle autorità competenti al Ministero dell’ambiente ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini previsti dall’art. 6.
Art. 4. Istruttoria autorizzativa
1. Ai fini dell’istruttoria delle autorizzazioni previste dall’art. 3, la domanda autorizzativa deve contenere, in aggiunta alle informazioni richieste dalle vigenti normative di riferimento, una relazione tecnica che, sulla base degli elementi di valutazione dell’allegato I e degli ulteriori elementi di valutazione pertinenti al caso specifico, descrive il programma di utilizzo, le finalità di ricerca e sperimentazione e la convenienza della sperimentazione.
La relazione descrive anche i rifiuti derivanti dalla combustione.
2. Nella individuazione dei valori limite di emissione in atmosfera, degli obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e delle altre prescrizioni di esercizio degli impianti, le autorizzazioni previste dall’art. 3 devono valutare, in aggiunta ai requisiti richiesti dalle vigenti normative di riferimento, gli elementi di valutazione dell’allegato 1. L’autorità competente può altresì imporre al gestore, in sede di istruttoria autorizzativa, di fornire, in relazione alla specificità del caso, elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli utilizzati per la relazione tecnica.
3. Le autorizzazioni previste dall’art. 3, in aggiunta alle prescrizioni richieste dalla vigente normativa di riferimento, contengono il programma di utilizzo ed individuano i quantitativi e la provenienza dei materiali da utilizzare.
4. Le autorizzazioni previste dall’art. 3 possono stabilire, in funzione dei possibili rischi che risultino dagli elementi di valutazione previsti dai commi 1 e 2, valori limite di emissione, obblighi di monitoraggio di competenza del gestore e prescrizioni di esercizio più severi di quelli imponibili ai sensi delle vigenti normative di riferimento.
Art. 5. Controlli
1. L’autorità competente per i controlli esegue, in relazione agli impianti in cui si effettua l’utilizzo previsto dall’art. 1, un controllo quantomeno ogni tre mesi di esercizio al fine di verificare il rispetto delle autorizzazioni previste dall’art. 3. I costi dei controlli sono posti a carico del gestore dell’impianto di combustione sulla base delle vigenti tariffe delle prestazioni attinenti ai controlli ambientali.
2. In caso di reiterazione di violazioni dei valori limite di emissione, anche individuate attraverso il monitoraggio di competenza del gestore, o di altre prescrizioni date dell’autorizzazione, l’autorità competente dispone, con ordinanza, l’interruzione dell’utilizzo previsto dall’art. 1. L’ordinanza è comunicata anche al Ministero dell’ambiente ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. L’ordinanza di interruzione dell’utilizzo previsto dall’art. 1 è adottata anche nel caso in cui sia volato il divieto previsto dall’art. 2, comma 4.
Art. 6. Pubblicità dei risultati
1. Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascun utilizzo previsto dall’art. 1, il gestore dell’impianto interessato, invia al Ministero dell’ambiente ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione contenente i risultati della sperimentazione, che include i valori di emissione oggetto di monitoraggio.
2. Il Ministero dell’ambiente e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca rendono disponibili tutte le relazioni previste dal comma 1 sul proprio sito internet, anche ai fini della presentazione di proposte alla commissione prevista dall’art. 298 -ter del decreto legislativo n. 152/2006.
GU Serie Generale n. 237 del 10.10.2017
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