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Tassa sui rifiuti (TARI) / Note

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Tassa sui rifiuti   TARI   Note

Tassa sui rifiuti (TARI) / Note 2023 Update 11.05.2023

ID 17864 | 11.05.2023 / In allegato Nota completa

La Tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).

Update Rev. 1.0 dell’11.05.2023
- Dipartimento delle Finanze aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2023.

Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e - tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo [art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]. 

Normativa e prassi

Decreti

Decreto 31 dicembre 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario 
Allegato A - Decreto 31 dicembre 2020
Nota tecnica - Decreto 31 dicembre 2020

Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020 concernente le modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021.
Allegato - Decreto Direttoriale 21 ottobre 2020

Anno 2023 Linee guida

Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013

Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013 - Allegato 1
Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013 - Allegato 2
Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013 - Allegato 3
Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell'art.1 L. 147/2013 - Allegato 4

Anno 2021 Circolari e risoluzioni

Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021 - Chiarimenti in merito all'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane

Risoluzione n. 5/DF dell’11 giugno 2021 - Chiarimenti in merito all’applicazione dell’IMU e della TARI agli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia

Comunicati

Comunicato TARI - TEFA dell'8 marzo 2021

Presupposto

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha in più occasioni evidenziato come ciò che rileva ai fini del sorgere dell’obbligo tributario è la potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti, precisando che la semplice mancata utilizzazione, di fatto, dei locali o delle aree, che dipenda da una decisione soggettiva dell’occupante, non è sufficiente per escludere la debenza della TARI. Occorre, invece, a tal fine, che il contribuente provi l’inidoneità del locale o dell’area a produrre i rifiuti in ragione delle sue oggettive condizioni d'inutilizzabilità.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in particolare, la presenza alternativa dell’arredo o di una sola utenza di rete è sufficiente a far sorgere il presupposto impositivo sulla base di una presunzione semplice − valida quindi fino a prova contraria a carico del contribuente - di utilizzazione dell’immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Conseguentemente, ai fini dell’esclusione dal tributo, si ritiene necessaria la contemporanea assenza sia dell’arredo sia di tutte le utenze. Il comune può comunque introdurre, con proprio regolamento, altri indici che integrino la presunzione di imponibilità, purché concretamente rivelatori dell’uso dell’immobile.

Sono assoggettate alla TARI anche le pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione, le quali sono ricomprese “utenza domestica” rilevante ai fini dell’applicazione della TARI. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica.

Alla quota fissa così calcolata deve essere, poi, aggiunta la quota variabile che è, invece, costituita da un valore assoluto, rapportato al numero degli occupanti ma non ai metri quadrati dell’utenza.

Sono, invece, escluse dal presupposto impositivo della TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o possedute in via esclusiva [art. 1, comma 641, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Riduzioni ed esenzioni

Le riduzioni obbligatorie previste dalla legge sono:

- riduzioni della quota variabile proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, disciplinate dal comune con proprio regolamento [art. 1, comma 649, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147];

- riduzione per mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti/effettuazione del servizio in grave violazione della disciplina di riferimento/interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente: la TARI è dovuta nella misura massima del 20% [art. 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2013, n. 147];

- riduzione per le zone in cui non è effettuata la raccolta: la TARI è dovuta nella misura massima del 40%, secondo quanto stabilito dal comune che può anche graduare la tariffa in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita [art. 1, comma 657, legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Il comune ha, inoltre, facoltà di introdurre con proprio regolamento:

esenzioni e riduzioni in favore delle specifiche fattispecie individuate dalla legge, che, in quanto connesse a una minore attitudine a produrre rifiuti danno luogo ad un minor gettito da inserire tra i costi del piano finanziario [art. 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]; tali fattispecie sono:  

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni e locali per uso stagionale;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti (in particolare: utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio domestico), commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

esenzioni e riduzioni in favore delle ulteriori fattispecie ritenute dall’ente locale meritevoli di tutela, a prescindere da una minore produttività di rifiuti delle utenze; in tali ipotesi, il comune deve finanziare la misura facendo ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e diverse, quindi, dai proventi del tributo [art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Vedi - Modello Istanza riduzione tassa rifiuti per disservizi nella raccolta

Scadenze di versamento

Le scadenze di pagamento della TARI sono determinate dal comune prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale [art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]. In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell’anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre.

Soggetti passivi

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2013, n. 147]. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Tariffe

Piano finanziario e delibera tariffaria

Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.

Il piano finanziario, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

Affinché la delibera di determinazione delle tariffe della TARI sia applicabile, essa deve essere:

- approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dall'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ma generalmente differito con disposizione di legge o decreto del Ministro dell’interno [art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006; art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147];

- pubblicata sul sito http://www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011].

Metodo tariffario

Le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 [art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].

A decorrere dall’anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell’elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), cui la legge di bilancio per il 2018 ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti [art. 1, comma 527, della legge n. 205 del 2017].

In particolare, la Deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di calcolo e il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Tale nuovo metodo prevede altresì l'uso delle risultanze dei fabbisogni standard, dei quali, ai sensi dell'art. 1, comma 653, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comune deve avvalersi nella determinazione dei costi (si vedano, per maggiori chiarimenti sul punto, le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 legge 27 dicembre 2013, n. 147 e i relativi allegati Allegato 1; Allegato 2; Allegato 3; Allegato 4)

Articolazione della tariffa

Le tariffe sono riferite all’anno solare e distinte per utenze domestiche e utenze non domestiche e, in entrambi i casi, si compongono di una quota fissa e di una quota variabile.

Per le utenze domestiche, la quota fissa deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’alloggio, sommata a quella delle relative pertinenze, per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’utenza e va sommato come tale alla parte fissa. La corretta modalità di tassazione delle pertinenze dei locali adibiti a civile abitazione consiste, quindi, nel sommare la relativa superficie a quella dell’alloggio, in modo tale che essa confluisca nel calcolo della quota fissa della tariffa dovuta per ciascuna utenza domestica

(per maggiori chiarimenti sul punto si veda la Circolare n.1/2017 - Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile).

Per le utenze non domestiche, invece, sia la quota fissa sia la quota variabile devono essere moltiplicate per la superficie assoggettabile a tariffa. Ai fini della determinazione di tale superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente [art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147].

Regolamenti e tariffe: adempimenti da parte dei comuni

I regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe della TARI devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e in particolare per le tariffe della TARI dall’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul presente sito internet www.finanze.gov.it. In particolare, essi sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019]. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale e non saranno, pertanto, pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it documenti inviati in formato cartaceo o mediante e-mail o PEC.

Per il solo anno 2020, l’art. 107, comma 2, del D. L. 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede – in esito alle modifiche introdotte dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione del D. L. 7 ottobre 2020, n. 125 - lo slittamento del termine di trasmissione al MEF dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe in materia di IMU, TARI, ICP e TOSAP dal 14 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e di quello di pubblicazione degli stessi atti da parte del MEF dal 28 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021.

In merito all’inserimento nel Portale del federalismo fiscale, si precisa che:

- l’ente locale deve essere munito dell’abilitazione al Portale, e in particolare al servizio Normativa tributi enti locali, che può essere richiesta seguendo le indicazioni riportate alla voce “Come abilitarsi” presente nella pagina iniziale del Portale del federalismo fiscale;

- nell’ambito del servizio Normativa tributi enti locali occorre selezionare la sezione relativa all’IMU e procedere, poi, all’inserimento dell’atto seguendo le istruzioni riportate nel sito internet Assistenza on line Federalismo fiscale, accessibile agli utenti autenticati, nonché nell’apposita guida disponibile tramite il tasto Help;

- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019].

Regolamenti e tariffe: ricerca

In questa sezione sono pubblicati i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe concernenti la TARI, che i comuni trasmettono al Dipartimento delle finanze mediante il Portale del federalismo fiscale.

Si ricorda che la pubblicazione sul presente sito costituisce condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe della TARI. In particolare, tali atti acquistano efficacia per l’anno di riferimento se pubblicati entro il termine del 28 ottobre dell’anno medesimo [art. 13, comma 15-ter, del del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, trovano applicazione i regolamenti e le delibere adottati per l’anno precedente. Non devono, pertanto, essere presi in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, i regolamenti e le delibere pubblicati successivamente al 28 ottobre di ciascun anno (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).

Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica (dal 2014)

Con il seguente motore di ricerca (comprendente anche gli atti relativi all’IMU e alla TASI, quest’ultima abolita dalla legge di bilancio 2020) è possibile visualizzare, per ogni anno, i testi dei regolamenti e delle delibere di determinazione delle tariffe TARI per singolo comune o per area geografica.

Ricerca delle delibere per singolo comune o per area geografica

Visualizzazione degli elenchi generali (dal 2014)

Gli elenchi generali, che si aggiornano quotidianamente in automatico, riportano, per singola annualità, gli estremi degli atti adottati da tutti i comuni in materia di IMU, TARI e TASI (abolita dalla legge di bilancio 2020). I file pdf contenenti i testi di tali atti sono poi resi disponibili in raccolte per regione.

Elenchi generali aggiornati quotidianamente

...

Fonte: MEF Dipartimento delle Finanze

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1.0 11.05.2023 Linee guida 2023 MEF - comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 Certifico Srl
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