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Accordo 17 Aprile 2019 | Moduli unificati

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Accordo 17 Aprile 2019

Accordo 17 Aprile 2019 | Moduli unificati

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze.

(GU  n.162 del 12-07-2019)

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo riguardano:

- somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali;
- somministrazione di alimenti e bevande all'interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate;
- strutture ricettive alberghiere;
- strutture ricettive all'aria aperta.

La scheda anagrafica, approvata nell'Accordo del 4 maggio 2017 è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e
standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019 (con le modalità previste dall'articolo 1).

L'obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica di riferimento.
- Rinvio (link) alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 28 agosto 2019 costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126).

Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all'accordo del 4 maggio 2017 .

...

Art. 1 (Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati in materia di attività commerciali e assimilate di cui all'allegato 1.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24 commi 2-bis, 3 e 4 del decreto legge del 24 giugno 2014, n . 90, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2014, n . 114, le Regioni adeguano entro il 31 maggio 2019, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 28 agosto 2019. Restano fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
3  Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni allegate all'accordo del 4 maggio 2017, ad eccezione dei termini di adeguamento.
5. Ai sensi dell'articolo 66, comma 8 del decreto legislativo del 13 dicembre 2017, n . 217, i moduli recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informativa delle informazioni in essi contenute, di cui all'Allegato 2.
6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente Accordo.
7. Le Regioni possono, ove necessario, adeguare le specifiche tecniche alle peculiarità della modulistica adottata a livello regionale ai sensi del comma 2.

Art. 2 (Modifiche ai moduli "Domanda di autorizzazione per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate) "e "Segnalazione certificata di inizio attività per bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate)" adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Art. 3 (Modifiche al modulo "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita 7, adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Art. 4 (Modifiche e integrazioni al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di acconciatore e/o estetista'; adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Art. 5 (Integrazioni ai moduli "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato" e "Domanda di autorizzazione per l'esercizio di media o grande struttura di vendita"; adottati con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Art. 6 (Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on line", adottato con l'Accordo del 4 maggio 2017)

Art. 7 (Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico"; adottato con l'Accordo del 6 luglio 2017)

Art. 8 (Modifiche al modulo "Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" adottato con l'Accordo del 22 febbraio 2018)

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