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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81

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Regolamento 81 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/81 del 16 gennaio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna (1) della tabella di cui all'allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna (2) di tale tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

_________

(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 .

(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

...

ALLEGATO

Descrizione delle merci

Classificazione (codice NC)

Motivi

(1)

(2)

(3)

Apparecchi elettrici per il trattamento della pelle e la depilazione mediante tecnologia laser, utilizzando due laser di diverse lunghezze d'onda (755 e 1 064 nm). Ha dimensioni di circa 104 × 38 × 64 cm e un peso di 82 kg.

Il trattamento per il quale viene presentato include la rimozione dei peli, il ringiovanimento cosmetico, il trattamento delle vene del viso e delle gambe, il trattamento della pigmentazione irregolare (ad esempio le macchie solari) e il trattamento di altre lesioni pigmentate vascolari e benigne.

L'apparecchio è progettato per essere utilizzato sia in istituti di bellezza senza l'intervento di medici e centri medici autorizzati sotto la supervisione di medici.

Vedi immagine (1)

8543 70 90

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.

Il fatto che l'apparecchio porti principalmente a un miglioramento estetico, può essere gestito al di fuori di un ambiente medico (in un salone di bellezza) e senza l'intervento di un professionista indica che l'apparecchio non è destinato all'uso medico. L'apparecchio può anche trattare una o più patologie diverse, ma questo trattamento può essere effettuato anche al di fuori di un ambiente medico e non ci sono quindi indicazioni sufficienti per dimostrare che l'apparecchio è destinato all'uso medico (vedi causa C-547/13, Oliver Medical, ECLI: EU: C: 2015: 139). La classificazione alla voce 9018 come apparecchio utilizzato nella scienza medica è quindi esclusa.

Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato al codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico, avente una funzione individuale, non specificato né incluso altrove nel capitolo 85.

 

Regolamento 81 2018

(1) L'immagine ha valore puramente informativo.

GUUE L 16/1 del 20.01.2018

Entrata in vigore: 09.02.2018

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Classificazione nomenclatura combinata
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