Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/81
Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 2018/81 del 16 gennaio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna (1) della tabella di cui all'allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna (2) di tale tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate conformemente all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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(1) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 .
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
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ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivi |
(1) |
(2) |
(3) |
Apparecchi elettrici per il trattamento della pelle e la depilazione mediante tecnologia laser, utilizzando due laser di diverse lunghezze d'onda (755 e 1 064 nm). Ha dimensioni di circa 104 × 38 × 64 cm e un peso di 82 kg. Il trattamento per il quale viene presentato include la rimozione dei peli, il ringiovanimento cosmetico, il trattamento delle vene del viso e delle gambe, il trattamento della pigmentazione irregolare (ad esempio le macchie solari) e il trattamento di altre lesioni pigmentate vascolari e benigne. L'apparecchio è progettato per essere utilizzato sia in istituti di bellezza senza l'intervento di medici e centri medici autorizzati sotto la supervisione di medici. Vedi immagine (1) |
8543 70 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90. Il fatto che l'apparecchio porti principalmente a un miglioramento estetico, può essere gestito al di fuori di un ambiente medico (in un salone di bellezza) e senza l'intervento di un professionista indica che l'apparecchio non è destinato all'uso medico. L'apparecchio può anche trattare una o più patologie diverse, ma questo trattamento può essere effettuato anche al di fuori di un ambiente medico e non ci sono quindi indicazioni sufficienti per dimostrare che l'apparecchio è destinato all'uso medico (vedi causa C-547/13, Oliver Medical, ECLI: EU: C: 2015: 139). La classificazione alla voce 9018 come apparecchio utilizzato nella scienza medica è quindi esclusa. Di conseguenza, l'apparecchio deve essere classificato al codice NC 8543 70 90 come apparecchio elettrico, avente una funzione individuale, non specificato né incluso altrove nel capitolo 85. |
(1) L'immagine ha valore puramente informativo.
GUUE L 16/1 del 20.01.2018
Entrata in vigore: 09.02.2018
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