Decreto 19 marzo 2019
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Decreto 19 marzo 2019
Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
(GU Serie Generale n.119 del 23-05-2019 - Suppl. Ordinario n. 19)
Art. 1. Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto disciplina l’organizzazione e l’articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale e delle piante di specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica e tutte le attività concernenti
Art. 3. Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione.
2. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attività tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con ulteriori requisiti rispetto a quanto previsto dal decreto ministeriale 6 dicembre 2016.
3. il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale è costituito da:
a) Servizio fitosanitario centrale;
b) Servizi fitosanitari regionali;
c) Soggetto gestore a carattere nazionale di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 1993, di seguito «soggetto gestore».
4. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l’agricoltura professionale nazionale, nonché ogni altra specie di rilevante interesse generale.
5. Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di cui al decreto ministeriale 4 marzo 2016, o equivalente registro di unì Paese membro dell’unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al Decreto ministeriale 6 dicembre 2016 per le specie e le categorie in questione, nonché di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.
6. Tutti gli oneri derivanti dalle attività relative alla qualificazione volontaria dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente.
7. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, per l’espletamento delle attività di cui all’art. 4.
Art. 4. Attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale
1. Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale:
a) definisce i disciplinari di produzione per la qualificazione nazionale delle singole specie o gruppi di specie;
b) definisce i criteri per il riconoscimento dei centri per la conservazione per la premoltiplicazione e dei Centri per la premoltiplicazione che possono operare nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
c) predispone le verifiche ispettive sull’idoneità dei centri di conservazione e dei centri di premoltiplicazione;
d) valuta l’eventuale equivalenza di schemi di certificazione di altri Paesi ai fini dello scambio di materiali di moltiplicazione;
e) definisce le modalità di presentazione delle domande relative alle attività del Sistema di qualità Italia;
f) definisce le modalità di esecuzione delle attività di controllo nel processo di qualificazione;
g) definisce i criteri e le modalità per la realizzazione di programmi di formazione e di aggiornamento del personale che opera nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
h) definisce le modalità per l’esecuzione degli accertamenti dei requisiti dei materiali di moltiplicazione per la qualificazione nazionale.
i) determina il costo delle etichette di qualificazione del Sistema e la ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita delle stesse tra le diverse attività;
l) definisce e adotta i provvedimenti da intraprendere nei confronti dei soggetti operanti nell’ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale che non rispettano le prescrizioni del presente decreto.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo adotta i provvedimenti relativi al comma 1, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente
per la protezione delle piante, sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle ortive, di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016.
Art. 5. Funzioni del Servizio fitosanitario centrale
1. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) il coordinamento delle attività inerenti al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
b) il riconoscimento, con specifico provvedimento, delle accessioni di varietà, dei cloni e delle selezioni certificabili e l’aggiornamento del registro delle varietà;
c) l’adozione dei provvedimenti necessari a regolare le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;
d) la sorveglianza delle attività del soggetto gestore.
2. Il Servizio fitosanitario centrale può avvalersi del soggetto gestore per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Il Servizio fitosanitario centrale è l’autorità competente unica per tutte le attività del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.
...segue in allegato
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