Schema DM Regolamento schemi di assicurazione rischi catastrofali
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Schema DM Regolamento schemi di assicurazione rischi catastrofali (Obbligo assicurazione entro 31.12.2024)
ID 22975 | 21.11.2024 / In allegato
Schema DM Regolamento schemi di assicurazione rischi catastrofali - Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213
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Con la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213), all'Art. 1 c. 101/111 è previsto che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo (bozza in allegato).
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Estratto Schema DM
ART .2 (Oggetto)
a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
d) l’aggiornamento dei valori di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell’IVASS.
ART.3 (Eventi calamitosi e catastrofali)
1. Ai fini dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:
a) «alluvione, inondazione ed esondazione»: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;
b) «sisma»: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) «frana»: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
ART.4 (Determinazione e adeguamento periodico dei premi)
1. Conformemente alle previsioni di cui all’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
2. Si tiene conto, altresì, delle misure adottate dall’impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
3. I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l’evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità dell’impresa di assicurazione.
ART.5 (Capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici)
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate in Italia nell’ambito del sistema di gestione dei rischi e della propensione al rischio, definita dall’organo amministrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera e), del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, definiscono, con riferimento ai complessivi rischi da assumere con i contratti assicurativi di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, la propensione al rischio in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale delle stesse, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.
2. I limiti di tolleranza al rischio di cui al comma 1 sono aggiornati almeno con cadenza annuale e sono definiti con riferimento all’intero portafoglio acquisito su tali rischi, tenendo conto del ricorso ai meccanismi di cessione del rischio, ivi inclusa la cessione a SACE S.p.A.
3. Le imprese che superano il limite di tolleranza al rischio di cui al comma 1 cessano l’assunzione di ulteriori rischi nell’intero territorio nazionale. Di tale circostanza viene data immediata informativa all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
4. Il titolare della funzione di gestione del rischio, nella relazione annuale di cui all’articolo 30 del regolamento IVASS n. 38 del 2018, riferisce sulle metodologie e modelli utilizzati nella definizione dei limiti di tolleranza al rischio ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
5. Il titolare della funzione attuariale, nel parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione, di cui all’articolo 272, paragrafi 6 e 7, degli Atti delegati, e all’articolo 30-sexies, comma 1, lettere g) e h), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, fornisce specifica evidenza sull’assunzione dei rischi di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano, compatibilmente con quanto previsto nei rispettivi ordinamenti nazionali, alle imprese abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” ed operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio. Ove tali imprese intendono cessare l’attività per superamento del limite di tolleranza al rischio ne danno immediata informativa all’IVASS e all’Autorità di vigilanza dello Stato di origine e ai terzi mediante pubblicazione sul sito web della compagnia.
7. In caso di imprese di assicurazione designate ai sensi dell’articolo 1, lettera c), i limiti di tolleranza al rischio sono definiti tenendo conto della capacità assuntiva di tutte le imprese del gruppo abilitate all’esercizio del “Ramo 8” di cui all’articolo 2, comma 3, del Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo.
Art.6 (Entità di danno indennizzabile a carico dell’assicurato)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
ART. 7 (Massimali o limiti di indennizzo)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
2. Fermo l’obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
3. Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura è prestata nella forma “a primo rischio assoluto”, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
4. Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
ART.8 (Trasparenza dell’offerta assicurativa)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo di assicurazione, le imprese di assicurazione pubblicano sul proprio sito internet i documenti di cui all’articolo 185 del Codice delle Assicurazioni Private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall’IVASS.
ART.9 (Disposizioni relative all’operatività della riassicurazione da parte di SACE S.p.A.)
1. Nel caso in cui le imprese di assicurazione si avvalgono della copertura di SACE S.p.A. ai sensi dell’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le stesse trasferiscono a SACE S.p.A. i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 ovvero i rischi derivanti dall’intero portafoglio delle polizze a copertura dei danni di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 al netto delle polizze sottoscritte con le grandi imprese di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto.
2. Restano escluse dalla copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze non conformi alle disposizioni di legge, ivi comprese quelle beneficianti del regime transitorio di cui all’articolo 11, comma 2, del presente decreto.
ART.10 (Approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 108 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. È approvata la convenzione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, alla quale possono aderire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le imprese di assicurazione, anche in forma consortile.
2. Il rilascio della copertura di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è subordinato all’adesione alla convenzione di cui al comma 1, attraverso apposito atto di adesione, per come disciplinato, nella forma e nella sostanza dalla medesima convenzione, entro il termine di adesione, come ivi previsto, per accettazione espressa di tutti i termini e le condizioni previste.
ART.11 (Disposizioni transitorie e di rinvio)
1. L’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
3. Qualora entro la scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si verifica taluno degli eventi di cui all’articolo 3 del presente decreto, le imprese di assicurazione sono tenute a verificare l’adeguatezza della propria proposta tariffaria, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento catastrofale, al fine di proseguire la sottoscrizione di nuove coperture.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle pertinenti disposizioni del Codice civile e alla regolamentazione IVASS.
[...] Segue in allegato
Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)
...
101. Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
102. Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
103. Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.
104. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
105. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione di cui ai commi da 101 a 107, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS, le modalità di coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese o del consorzio di cui al comma 103, e possono essere aggiornati i valori di cui al comma 104.
106. In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, anche in sede di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui al comma 107. L’obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
107. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
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