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Interpello ambientale 09.02.2024 - Bonifica aree agricole e d'allevamento

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Interpello ambientale 09 02 2024   Bonifica aree agricole e d allevamento

Interpello ambientale 09.02.2024 - Bonifica aree agricole e d'allevamento

ID 21432 | 27.02.2024 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 09.02.2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’ art. 3 -septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, in merito Decreto 1° marzo 2019, n.46 - Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento - Corretta interpretazione dell’art. 7 comma 1 - Corretta interpretazione art. 2 comma 1 a) e conseguentemente Allegato 3 Premessa sesto capoverso.

Il quesito

Con nota prot. n. 51242 del 26.9.2023 (acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica al n. 152768/2023) la Regione Basilicata ha trasmesso, ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006, l’interpello in oggetto, relativo all’interpretazione delle disposizioni del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 46/2019, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152” (di seguito, per brevità, anche solo “Regolamento”).

La Regione ha posto due quesiti.

Il primo quesito è relativo alla corretta interpretazione dell’art. 7, comma 1, del d.m. n. 46/2019 e, in particolare, all’applicazione del Regolamento ai procedimenti avviati in data antecedente alla sua entrata in vigore che si trovino in una delle seguenti fasi:

1) caratterizzazione non completata;
2) caratterizzazione completata ma non ancora approvata;
3) caratterizzazione approvata con apposito decreto dell’autorità competente.

Il secondo quesito attiene alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento e conseguentemente dell’allegato 3, Premessa, Sesto capoverso, allo stesso decreto ministeriale n. 46/2019 con riferimento ai siti classificati come aree agricole dai locali regolamenti di destinazione d’uso, ma non contestualmente già utilizzati per la corrente produzione di derrate alimentari.

Ad avviso della Regione, stando al tenore “letterale” del Regolamento, qualora tali siti siano stati oggetto di ripristino ambientale a seguito completamento delle procedure di bonifica ai sensi della Parte Quarta, Titolo Quinto del d.lgs. n. 152/2006, essi si troverebbero nella libera disponibilità del proprietario, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, senza che siano stati previamente soggetti alle specifiche procedure operative per la caratterizzazione con attribuzione delle CSC ex D.M. n. 46/2019, né alla valutazione del rischio ai sensi dello stesso Regolamento. Viene chiesto, pertanto, di conoscere «l’orientamento procedurale da seguire per il corretto ed effettivo rilascio alla coltivazione agricola ed allevamento di tali aree del territorio Nazionale».

Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale”, Parte Quarta, Titolo Quinto;

- D.M. n. 46/2019, recante “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152” (anche solo “Regolamento”).

Riscontro al primo quesito

L’art. 7, comma 1, del D.M. n. 46/2019 così dispone:

«I procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla parte quarta, titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalle relative disposizioni. Si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall'autorità competente un decreto di approvazione degli interventi. Per i procedimenti non conclusi il proponente può avviare le procedure di cui al presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo».

La disposizione, nel dettare la disciplina transitoria, prevede quindi che i procedimenti di bonifica e messa in sicurezza di aree agricole già avviati ai sensi della disciplina di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, e non conclusi alla data di entrata in vigore del Regolamento, restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Per garantire una più chiara applicazione della norma, la disposizione specifica che si intendono conclusi i procedimenti per i quali è stato emanato dall’autorità competente un decreto di approvazione degli interventi di bonifica.

In nessuna delle ipotesi esposte al quesito n. 1 posto dalla Regione Basilicata (1. caratterizzazione non completata; 2. caratterizzazione completata ma non ancora approvata; 3. caratterizzazione approvata con apposito decreto dell’autorità competente) è intervenuto un decreto di approvazione degli interventi di bonifica.

Pertanto, qualora alla data di entrata in vigore del Regolamento la procedura di bonifica sia giunta ad una delle predette fasi, deve ritenersi operante la disciplina transitoria che prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Riscontro al secondo quesito

L’art. 2, comma 1, lettera a), del D.M. n. 46/2019 prevede che:

«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 240 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, nonché le seguenti:

a) area agricola: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari». L’Allegato 3 al D.M. n. 46/2019, Premessa, sesto capoverso, così dispone:
«Qualora l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l'analisi di rischio dovrà tenere conto del diverso scenario di esposizione (ad es: residenziale, ricreativo, industriale, ecc).

In tale evenienza, per l'identificazione dei necessari interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di Analisi di rischio (AdR) di cui all'Allegato 1 alla parte IV, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo le indicazioni tecniche riportate nei manuali ISPRA-ARPA-ISS-INAIL e nei successivi aggiornamenti. Per la elaborazione di detta analisi di rischio dovrà essere valutata, di concerto con ARPA, la necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale».

Pertanto, al fine di garantire il coordinamento con la normativa generale ed evitare lacune applicative, l’allegato 3 al D.M. n. 46/2019, Premessa, sesto capoverso prevede che, qualora l’area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall’allevamento, ma comunque per finalità consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, l’analisi di rischio dovrà tener conto del diverso scenario di esposizione. In tal caso per l’individuazione degli interventi di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica dovrà essere utilizzata la procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte IV, Titolo V, del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, ferma restano la valutazione della necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici che consentano di definire il modello concettuale di riferimento e il rischio sanitario-ambientale.

In merito ai profili sottolineati dalla Regione nel secondo quesito (relativi alla libera disponibilità, prioritariamente per l’effettivo uso agricolo, delle aree su cui siano state completate le procedure di bonifica ai sensi Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006 in assenza dell’attivazione delle specifiche procedure operative del Regolamento) si precisa quanto segue.

La normativa di settore definisce l’analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica come l’«analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto» (art. 240, comma 1, lett. s), D.lgs. 3 aprile 2006 n.152). L’Allegato 1, a sua volta, «definisce i criteri minimi da applicare nella procedura di analisi di rischio inversa che verrà utilizzata per il calcolo delle Csr, cioè per definire in modo rigoroso e cautelativo per l'ambiente gli obiettivi di bonifica aderenti alla realtà del sito».

Dunque, l’esito finale dell’analisi di rischio sito-specifica è la determinazione delle CSR che rappresentano i livelli di accettabilità della contaminazione per le matrici ambientali risultate contaminate in relazione alle condizioni sito specifiche del sito.

In linea con tale finalità, l’allegato 3 al Regolamento, Premessa, sesto capoverso, prevede, nell’ipotesi in cui l'area a destinazione agricola sia utilizzata per finalità diverse dalla produzione agroalimentare e dall'allevamento, il ricorso alla procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla Parte Quarta, Titolo Quinto, del d.lgs. n. 152/2006 (pur con la riferita necessità di acquisire ulteriori parametri chimico-fisici, geologici e idrogeologici).

Il ricorso a tale procedura consente, infatti, il raggiungimento di obiettivi compatibili con lo scenario di esposizione posto a base dell’analisi di rischio e di un preciso modello concettuale del sito (D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Allegato 2 alla Parte Quarta, Titolo Quinto).

Al contrario, nel momento in cui muta lo scenario di esposizione per effetto della variazione dell’utilizzo e conseguente uso per la produzione agroalimentare e per l'allevamento, l’espletamento della procedura di analisi di rischio ex D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 potrebbe non essere più idoneo a garantire la compatibilità dello stato ambientale del sito con l’utilizzo corrente. Ciò in quanto il documento di analisi di rischio è stato elaborato sulla base di uno scenario che non contempla la produzione agricola / l’allevamento, quindi non più attuale.

In altre parole, l’utilizzo dell’area per la produzione agricola / l’allevamento è elemento idoneo a modificare il modello concettuale preso come riferimento per l’elaborazione dell’analisi di rischio. Di conseguenza, a seguito della variazione dell’utilizzo dell’area, l’analisi di rischio non sarà più attuale e dovrà essere rielaborata.

Proprio alla luce della predetta finalità delle procedure operative di bonifica, e con riferimento al secondo quesito posto, in caso di utilizzo dell’area per la produzione agricola / l’allevamento dovrà essere garantita la compatibilità dello scenario ambientale con tale uso. A tal fine si renderà necessario, ricorrendone i presupposti, applicare il D.M. n. 46/2019.

Quanto sopra per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale e fatti salvi eventuali diversi avvisi del Dipartimento in indirizzo.

Fonte: MASE

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