Decisione (UE) 2017/1508
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Decisione (UE) 2017/1508: documenti di riferimento settoriali EMAS produzione cibi e bevande
Entra in vigore: 18 Settembre 2017
Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione del 28 agosto 2017 relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande è riportato nell'allegato.
Articolo 2
Le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande registrate a EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale di cui all'articolo 1 e sono invitate a:
- avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali,
- avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale,
- indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
G.U. L 223/2 del 30.08.2017
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I documenti di riferimento settoriali EMAS
I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali.
Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
L'allegato alla Decisione 2017/1508 contiene le migliori pratiche di gestione ambientale e riguarda questioni ambientali fondamentali individuate nei settori
della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande (NACE 10, 11).
Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un'economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.
Il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande cui riferisce il Documento riguarda imprese che rientrano nelle seguenti divisioni del codice NACE (secondo la classificazione statistica delle attività economiche definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio):
- codice NACE 10: industrie alimentari
- codice NACE 11: produzione di bevande.
Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi a questo come ad altri esempi di eccellenza, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
Tuttavia, il regolamento EMAS impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
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