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Interpello ambientale 26.05.2022 - Rifiuti delle navi

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Interpello ambientale 26 05 2022

Interpello ambientale 26.05.2022 - Rifiuti delle navi

ID 16839 | 13.06.2022 / In allegato Testo interpello Ambientale 

L’art. 27 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha introdotto, all’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, l’istituto dell’interpello in materia ambientale, che consente di inoltrare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale. Una possibilità riconosciuta a Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, Province, Città metropolitane, Comuni, associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni o province autonome.

TUA | Testo Unico Ambiente
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Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. La risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta.

2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito internet istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Tutti gli interpelli ambientali

Interpello ambientale 26.05.2022

Oggetto: Riscontro interpello ex art. 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 in riferimento all'articolo 5 D.Lgs. n. 197/2021 – Rifiuti delle navi.

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

- se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
- se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116;
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. – Riordino della legislazione in materia portuale.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Occorre preliminarmente rappresentare un breve riepilogo delle disposizioni normative afferenti le questioni sollevate.

Le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Marittime (ove non costituite le prime) predispongono i piani di gestione dei rifiuti delle navi, nel rispetto dei principi dal D.Lgs. n. 197/2021, al fine di tutelare l’ambiente marino e terrestre dai rifiuti portuali ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1, rubricato “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti”, stabilisce che le Autorità suindicate predispongono, approvano e rendono operativi i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, la stessa d’intesa con la Regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 197/2021. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, valuta la coerenza del piano di gestione dei rifiuti portuali, elaborato dall’Autorità rappresentativa dei relativi porti, con il piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, con riserva di diffida ad adempiere in caso di mancata predisposizione del piano (nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. n. 197/2021) e con eventuale successiva nomina di un commissario ad acta per inadempimento.

Le tariffe a copertura dei costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, sono determinate dall’Autorità competente, sia essa l’Autorità di Sistema Portuale o l’Autorità Marittima, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8 ed all’ Allegato 4 D.Lgs. n. 197/2021, ed inserite nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali.

Ciò premesso, in relazione al primo quesito, al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi - preesistenti

- è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti.

Occorre evidenziare inoltre che, le tariffe afferenti ai costi del servizio di gestione dei rifiuti portuali, sono preventivamente regolate dalle Autorità competenti e indicate all’interno dei piani, ovvero delle ordinanze qualora l’Autorità competente sia l’Autorità Marittima, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 197/2021.

In relazione al secondo quesito si specifica che le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D.Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

Fonte: MITE

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