Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023
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Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023 / Modifica Regolamento EMAS
ID | 23.06.2023
Regolamento (UE) 2023/… della Commissione del 21 giugno 2023 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
GU L 159/1 del 22.6.2023
Entrata in vigore: 12.07.2023
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) Le versioni in lingua danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 contengono un errore al punto 2, primo comma, per quanto riguarda l’obbligo di definire le esigenze e le aspettative delle parti interessate, che modifica la disposizione nella sostanza. La versione in lingua polacca di tale allegato contiene anche un errore al punto 4.2, terzo comma, che riduce la portata dell’obbligo previsto da tale disposizione. Entrambi gli errori sono stati introdotti dal regolamento (UE) 2017/1505 della Commissione.
(2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, italiana, lituana, polacca e ungherese dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere reso il 22 dicembre 2016 dal comitato istituito a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1221/2009 è così rettificato:
1) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’organizzazione individua le parti interessate pertinenti per il sistema di gestione ambientale, le loro esigenze e aspettative e quali di queste deve o intende soddisfare.»;
2) (non riguarda la versione italiana).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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