Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica
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Detrazioni fiscali per l'efficienza energetica
Update 18.04.2018
Vademecum ENEA Ecobonus
L’ENEA ha pubblicato i nuovi Vademecum per guidare il contribuente circa l’invio telematico della documentazione necessaria per usufruire dell’ecobonus (detrazione fiscale a partire dal 50% fino all’85%).
Download Vademecum ENEA Ecobonus
Update 29.12.2017
Sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29.12.2017 è stata pubblicata legge di Bilancio 2018 (Legge 27.12.2017 n.205) che integra e in parte modifica le condizioni di accesso ai benefici fiscali per l’efficienza energetica degli edifici, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.
La seguente tabella sintetizza gli interventi incentivabili e le aliquote che scaturiscono dalla nuova legge:
Detrazione al 50%
Le principali novità riguardano la riduzione dell’aliquota di detrazione al 50% per:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa;
- caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Detrazione al 65%
Resta confermata al 65% l’aliquota per:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
- pompe di calore,
- sistemi di building automation,
- collettori solari per produzione di acqua calda,
- scaldacqua a pompa di calore,
- generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
- generatori d’aria a condensazione.
Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
Detrazione al 70% fino 85%
Restano confermate al 70% e al 75% le aliquote di detrazione per:
- gli interventi di tipo condominiale,
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
E’ attesa a breve la pubblicazione di uno o più decreti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con altri ministeri che devono precisare gli aspetti tecnici, procedurali e di controllo. A seguito di ciò la nostra Task-force sarà nelle condizioni di poter aggiornare il sito per la trasmissioni dei dati, i vademecum dei singoli interventi e tutto il materiale tecnico-informativo.
Fonte ENEA
Collegati
Legge 27 dicembre 2017 n. 205
Decreto 19 febbraio 2007
Decreto 11 marzo 2008
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