Slide background
Slide background
Slide background
Slide background




Regolamento delegato (UE) 2024/3229

ID 23159 | | Visite: 980 | Legislazione RifiutiPermalink: https://www.certifico.com/id/23159

Regolamento delegato  UE  2024 3229

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 / Modifica Reg. (CE) 1013/2006

ID 23159 | 20.12.2024

Regolamento delegato (UE) 2024/3229 della Commissione, del 18 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea.

GU L 2024/3229 del 20.12.2024

Entrata in vigore: 09.01.2025

Applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025

_________

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) In occasione della quindicesima riunione tenutasi nel giugno 2022, la conferenza delle parti della convenzione di Basilea ha deliberato, con decisione BC-15/18, di includere una nuova voce relativa ai rifiuti elettrici ed elettronici pericolosi (voce A1181) nell’allegato VIII della convenzione, sopprimendo la voce A1180 del medesimo allegato, e di aggiungere una nuova voce per i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi (voce Y49) nell’allegato II della convenzione, sopprimendo nell’allegato IX della convenzione l’attuale voce relativa a tali rifiuti (voce B1110) e la voce B4030. Le modifiche prenderanno effetto il 1° gennaio 2025.

(2) È opportuno che l’Unione, che aderisce alla convenzione di Basilea, modifichi le voci relative ai rifiuti elettrici ed elettronici nei pertinenti allegati del regolamento (CE) n. 1013/2006 laddove questi fanno riferimento agli allegati della convenzione di Basilea.

(3) Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell’Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006  dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito «decisione OCSE») e le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno vietare l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

(4) Gli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi alle spedizioni tra Stati membri dei rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi che rientrano nelle voci GC010 e GC020 fino a quando l’articolo è d’applicazione. L’articolo 18 garantisce la sorveglianza e il controllo delle spedizioni ai fini di una loro gestione ecologicamente corretta.

(5) Il presente regolamento tiene conto del fatto che in seno all’OCSE non è stato raggiunto un accordo per integrare nelle appendici della decisione OCSE le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea relative ai rifiuti elettrici ed elettronici. Le voci GC010 e GC020 negli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1013/2006 non dovrebbero pertanto più essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2025 per l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e per l’importazione di tali rifiuti nell’Unione da paesi terzi.

(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

(7) Poiché le modifiche degli allegati della convenzione di Basilea prenderanno effetto il 1° gennaio 2025, è opportuno stabilire la stessa data per l’inizio dell’applicazione del presente regolamento.

(8) Per garantire la certezza del diritto per gli operatori economici e le autorità competenti e per assicurare un approccio armonizzato all’attuazione delle modifiche introdotte dal presente regolamento, è necessario prevedere disposizioni transitorie che specifichino che le autorizzazioni per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento restano valide fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. Inoltre, fino al 1° febbraio 2025 i notificatori dovrebbero essere autorizzati ad aggiornare una notifica presentata prima del 31 dicembre 2024 per allinearla alle modifiche introdotte dal presente regolamento.

(9) Al fine di agevolare il processo decisionale, è opportuno autorizzare i notificatori a presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle nuove voci già prima del 1° gennaio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tuttavia i notificatori possono presentare notifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici a norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, quale modificato dal presente regolamento, già prima di tale data.

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o di tali rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV del regolamento (CE) n. 1013/2006, per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, l’autorizzazione rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione.

Il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data ha tempo fino al 1° febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte dal presente regolamento.

[...]

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Regolamento delegato (UE) 2024 3229.pdf)Regolamento delegato (UE) 2024/3229
 
IT481 kB139

Tags: Ambiente Rifiuti

Articoli correlati

Ultimi archiviati Ambiente

Giu 18, 2025 70

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette

Comunicazione CE 18.06.2025 / Quote approvvigionamento di prodotti finali a zero emissioni nette ID 24134 | 18.06.2025 Comunicazione della Commissione che fornisce informazioni aggiornate per la determinazione delle quote dell'approvvigionamento dell'Unione europea di prodotti finali e dei loro… Leggi tutto
Giu 18, 2025 67

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 ID 24133 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1176 della Commissione, del 23 maggio 2025, che specifica i criteri di preselezione e aggiudicazione delle aste per la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili GU L 2025/1176 del 18.6.2025 Entrata… Leggi tutto
Giu 18, 2025 72

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 ID 24132 | 18.06.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/1100 della Commissione, del 23 maggio 2025, che adotta orientamenti per l’attuazione di determinati criteri di selezione di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette di cui all’articolo 13… Leggi tutto
Giu 18, 2025 65

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 / Elenco dei prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette ID 24131 | 18.06.2025 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1178 della Commissione, del 23 maggio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo… Leggi tutto
Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia Anno 2024
Giu 16, 2025 185

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024

Ecosistemi terrestri ed incendi boschivi in Italia: Anno 2024 ID 24114 | 16.06.2025 / In allegato Durante il 2024 l’Italia è stata colpita da incendi boschivi per una superficie complessiva di 514 km2 (quasi la metà della superficie del comune di Roma Capitale). Di questi, il 20% (circa 103 km2 -… Leggi tutto
Decreto 27 maggio 2025 Elenco alberi monumentali d Italia
Giu 06, 2025 558

Decreto 27 maggio 2025

Decreto 27 maggio 2025 / Elenco alberi monumentali d'Italia ID 24085 | 04.06.2025 Decreto 27 maggio 2025 Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (GU n.129 del 06.06.2025) [box-info]Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in Elenco,… Leggi tutto
Towards a Monitoring Evaluation framework for international environmental cooperation
Giu 05, 2025 585

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation

Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation ID 24077 | 05.06.2025 Towards a Monitoring & Evaluation framework for international environmental cooperation: the Italian Ministry of Environment and Energy Security as a case-study La presente pubblicazione è… Leggi tutto

Più letti Ambiente