Regolamento (UE) 2024/1991
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Regolamento (UE) 2024/1991 / Ripristino della natura
ID 22337 | 29.07.2024
Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869
GU L 2024/1991 del 29.7.2024
Entrata in vigore: 18.08.2024
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Articolo 1 Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
c) a una maggiore sicurezza alimentare;
d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.
2. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.
Articolo 2 Ambito geografico
Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:
a) sul territorio degli Stati membri;
b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.
Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.
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