Slide background




Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

ID 12844 | | Visite: 2642 | NewsPermalink: https://www.certifico.com/id/12844

Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

ID 12844 | 14.02.2021

L'ordinanza 13 Febbraio 2021 proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale. Inoltre, l'ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana.

...

Art. 1 Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sono vietati l'ingresso e ii transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso e ii traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza ovvero che rientrino nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 o siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessita, all' ingresso in Italia. In tal caso, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all 'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 2 Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Austria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso e ii transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e
q) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, fermo restando l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Il presente articolo si applica dal giorno successivo alla data di adozione della presente ordinanza fino al 5 marzo 2021.

Art. 3 Voli «Covid-tested»

1. L'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, richiamata in premessa, è rinnovata fino al 5 marzo 2021.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanta previsto all'articolo 2, la presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Balzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative.

...

Fonte: Ministero della salute

Collegati

DescrizioneLinguaDimensioneDownloads
Scarica questo file (Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021.pdf)Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021
 
IT496 kB414

Tags: News Coronavirus

Articoli correlati

Ultimi archiviati Normazione

Norme armonizzate interoperabilit   sistemi ferroviari
Mar 28, 2025 231

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424

Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 / Norme armonizzate Direttiva ISF Marzo 2025 ID 23702 | 28.03.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/424 della Commissione, del 4 marzo 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/2584 per quanto riguarda l’aggiornamento delle norme di riferimento e… Leggi tutto
Decisione di esecuzione  UE  2025 533
Mar 26, 2025 342

Decisione di esecuzione (UE) 2025/533

Decisione di esecuzione (UE) 2025/533 / Norma armonizzata apparecchi di refrigerazione ID 23688 | 26.03.2025 Decisione di esecuzione (UE) 2025/533 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa a una norma armonizzata per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta elaborata a… Leggi tutto
Mar 11, 2025 697

ISO Update 2025

ISO Update 2025 International Standards in process List of CD (committee draft) registered; DIS (draft International Standard) circulated, FDIS (final draft International Standard) circulated and Standards published, confirmed and withdrawn for a given period.____View Safety of machinery ISO/TC 199 Leggi tutto

Più letti Normazione