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Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

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Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

Ordinanza Ministero della Salute 13 Febbraio 2021

ID 12844 | 14.02.2021

L'ordinanza 13 Febbraio 2021 proroga le limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile ammettendo il rientro solo per chi abbia la residenza anagrafica in Italia o per casi eccezionali. Chi rientra dovrà sottoporsi a test prima della partenza e all’arrivo e all’isolamento fiduciario di quattordici giorni con ulteriore tampone finale. Inoltre, l'ordinanza introduce anche test e isolamento per i viaggiatori provenienti dall’Austria dove circola la variante sudafricana.

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Art. 1 Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, sono vietati l'ingresso e ii transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ingresso e ii traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore alla presente ordinanza ovvero che rientrino nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, lettera n), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 o siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessita, all' ingresso in Italia. In tal caso, fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
3. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all 'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Art. 2 Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Austria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ingresso e ii transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a 12 ore in Austria sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'articolo 8, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e
q) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, fermo restando l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nei 7 giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
3. Il presente articolo si applica dal giorno successivo alla data di adozione della presente ordinanza fino al 5 marzo 2021.

Art. 3 Voli «Covid-tested»

1. L'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, richiamata in premessa, è rinnovata fino al 5 marzo 2021.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Fatto salvo quanta previsto all'articolo 2, la presente ordinanza produce effetti dalla data di adozione.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Balzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative.

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Fonte: Ministero della salute

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