Sorveglianza radiometrica: panoramica disciplina
Appunti Sicurezza lavoro | ||||||||||||||||||||||
30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||
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Sorveglianza radiometrica: panoramica disciplina Documento completo allegato Rev. 00 2017 Per quanto attiene la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei lavoratori in caso di rinvenimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati nei rifiuti, le norme italiane di riferimento appartengono a due diversi contesti: - in primo luogo, le norme specifiche sulla tutela dall’esposizione a radiazioni ionizzanti, che sanciscono i criteri di tutela nell’impiego delle sorgenti e materiali radioattivi artificiali e naturali, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e la sorveglianza radiometrica dei rottami metallici e materiali; Le principali norme vigenti che prevedono la sorveglianza radiometrica sui materiali sono:
Norme tecniche - UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma” http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-10897-2016.html La norma identifica i metodi per determinare le anomalie radiometriche associabili ai radionuclidi presenti nei carichi di materiali metallici destinati al recupero. I rottami metallici destinati al recupero in fonderia possono contenere radioisotopi da sorgenti radioattive usate in campo industriale e medicale. Tale radioattività può provocare contaminazione dell’ ambiente e dei prodotti finali. Linee guida - ISPRA “Linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti" Task 01.02.02, rev.0, 2014 Controlli previsti per la sorveglianza radiometrica In funzione della tipologia di azienda l’obbligo di eseguire la sorveglianza radiometrica può discendere da differenti normative ed in alcuni casi da più normative contemporaneamente (come ad esempio nel caso della acciaierie che sono soggette a tale obbligo sia ai sensi del D.Lgs. 230/95 s.m.i. che ai sensi del D.Lgs. 152/06). Nella tabella che segue è riportato un prospetto riassuntivo delle tipologie di controlli che devono essere effettuati (distinti tra controlli obbligatori e controlli opportuni), in funzione dell’attività svolta dall’azienda.
.... Ruolo dell’Esperto Qualificato Tutti i documenti che descrivono le procedure di controllo radiometrico e quelle di gestione dei ritrovamenti devono essere, se non redatte, almeno approvate da un Esperto Qualificato in Radioprotezione di II o III grado, (figura professionale di cui all’art. 77 del D.Lgs. 230/95), di seguito denominato E.Q.. Nei casi in cui si applica l’art. 157 del D.Lgs. 230/95, all’E.Q. viene esplicitamente attribuita la responsabilità del controllo radiometrico sui materiali: questo non implica che tutte le attività di sorveglianza radiometrica siano materialmente svolte da un E.Q.. Solo il controllo radiometrico sui semilavorati metallici d’importazione deve essere eseguito direttamente da un E.Q., mentre il controllo sulle altre tipologie di materiali può essere svolto da altro personale, purchè debitamente formato ed addestrato. Per il resto, la responsabilità dell’E.Q. in merito ai controlli radiometrici sui materiali si esercita attraverso le seguenti azioni: - la redazione o approvazione delle procedure di sorveglianza radiometrica; - la verifica, con periodicità almeno annuale, che le procedure siano adeguate alla realtà lavorativa specifica dell’azienda e che vengano correttamente seguite dal personale; Il controllo radiometrico dei rottami e degli altri materiali metallici di risulta è stato introdotto nella normativa italiana con l’art. 157 del D.Lgs n. 230/95 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”. L’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica ha riguardato inizialmente sia i soggetti che, a scopo industriale o commerciale, effettuano operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici sia coloro che a scopo commerciale effettuano la raccolta ed il deposito di detti materiali. Tuttavia l’art.157 del D.Lgs. n. 230/95 prevedeva l’emanazione di un decreto applicativo, del Ministro della sanità di concerto con altri Ministeri, che avrebbe stabilito le condizioni di applicazione della norma e le eventuali esenzioni, prefigurando una restrizione del campo di applicazione che ha rallentato in modo significativo il recepimento dei principi stabiliti. Venivano comunque escluse le attività che comportavano esclusivamente il trasporto. Il riferimento tecnico sulle modalità di attuazione della sorveglianza è la norma UNI 10897:2016 “Carichi di rottami metallici – rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma”, che contiene i requisiti tecnici e gestionali per effettuare correttamente i controlli radiometrici e per determinare le anomalie radiometriche dovute alla presenza di radionuclidi nei rottami metallici, a partire dall’esame a vista dei carichi. Nel 2009 l’art.157 del D.Lgs. n.230/95 è stato sostituito dall’art 1 comma 7 del Decreto Legislativo n. 23/09, estendendo l’obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica dei carichi anche ad aziende che importano semilavorati metallici. Pertanto, dal 23 marzo 2010 il D.Lgs. n. 23/09 ha reso obbligatoria l’effettuazione dei controlli a tutti i soggetti che compiono operazioni di fusione, ai centri di raccolta dei rottami e di altri materiali metallici ed a coloro che importano semilavorati metallici. Decreto Legislativo 100/2011 Un cambiamento significativo dell’impostazione normativa è invece stato introdotto con il Decreto Legislativo 100 del primo giugno 2011 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici di importazione”, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio 2011. Procedure sorveglianza radiometrica Procedura tipo: modalità di sorveglianza radiometrica tramite strumentazione portatile Figura 3.4 – Schema del flusso delle operazioni previste per la gestione di una anomalia radiometrica accertata dal sistema di sorveglianza .... Segue |
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