Decreto di modifica D.M. 03.08.2015 | Eliminazione doppio binario
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30 Novembre 2024 | ||||||||||||||||
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Decreto modifica D.M. 03.08.2015 | Eliminazione doppio binario 13/03/2019 Circolare - XIX Sessione n. 361 CNI (Decreto atteso in GU) Attività del CCTS: Approvazione modifiche al DM 3 agosto 2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attivita' non normate Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere ii Codice, in futuro, lo strumento di riferimento per la prevenzione incendi. Con il decreto vengono introdotti due elementi: - l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011); - l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi" L'ampliamento del campo di applicazione Il campo di applicazione del DM 3 agosto 2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73) dell'allegato I al DPR 151/2011. Si sottolineano in particolare: - l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTVS ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo di applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse. - l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche ecc.; - l'introduzione dell'attività 73. L'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi" Il decreto di modifica interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni: a) Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione"; b) Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare; c) Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare ii codice all'intera attività; d) Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti nell'allegato I); e) Per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice. Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella seguente.
... Fonte: CNI
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