SDS: in quale lingua deve essere fornita - Note normative
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22 Novembre 2024 | ||
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SDS: in quale lingua deve essere fornita - Note normative ID 10175 | 17.02.2020 - Scheda completa allegata In Italia con il D.lgs. 14 settembre 2009 n. 133, è stabilita la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento REACH, tra cui, per la violazione dell’art. 31 p. 5 dello stesso, cioè per l’inosservanza dell’obbligo del fornitore di una sostanza o del preparato immesso sul mercato nazionale di fornire al destinatario (utilizzatore a valle/distributore) una SDS in lingua italiana, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro (salvo che il fatto non costituisca reato). La SDS prevede un formato suddiviso in 16 sezioni concordato a livello internazionale. La SDS deve essere fornita in una delle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) 1907/2006 - REACH). A norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento REACH, "La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente". Si tenga presente che è lo Stato membro destinatario a stabilire disposizioni diverse, vale a dire che la presenza di un'esenzione, ad esempio, nello Stato membro di fabbricazione non stabilisce un'esenzione in uno Stato membro sul cui mercato viene immessa la sostanza o la miscela. Anche se lo Stato membro dispone diversamente, sarebbe auspicabile fornire sempre (possibilmente in aggiunta) la SDS nella lingua del paese. Articolo 31 co. 5 REACH Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza 5. La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. SDS in IT (Destinatario IT - Utilizzatore a valle/Distributore) Si tenga presente che certi Stati membri prescrivono che la SDS sia fornita anche in altre lingue ufficiali dello Stato membro (dello Stato membro in questione qualora vi sia più di una lingua ufficiale). Si tenga presente inoltre che dato che lo scenario d'esposizione allegato è considerato una parte integrante della SDS esso è soggetto alle stesse prescrizioni in merito alla traduzione cui è soggetta la SDS, vale a dire che deve essere fornito in una lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. Se viene utilizzata la dicitura completa, essa deve essere nella lingua della SDS. Se vengono utilizzati i codici delle classi e delle categorie di pericolo, le abbreviazioni fornite per ciascuna classe di pericolo non devono essere tradotte (si tratta di codici indipendenti dalle lingue basati su termini inglesi [abbreviati], e non di “testo in lingua inglese”). I codici devono quindi rimanere nella forma indicata negli allegati VI e VII del regolamento CLP. Se vengono utilizzati codici, altre abbreviazioni o acronimi, il testo completo e la spiegazione devono essere riportati nella sezione 16 della SDS, nella lingua della SDS. Ad esempio, per una sostanza infiammabile, se viene utilizzato il codice delle classi e delle categorie di pericolo “Flam.Liq.1” (corrispondente a liquido infiammabile, categoria 1), tale codice non deve essere tradotto. Il testo completo corrispondente a quel codice, tuttavia, deve essere fornito nella lingua della SDS, nella sezione 16. Va inoltre osservato che secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del nuovo regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (regolamento (UE) 649/2012 - PIC), entrato in vigore il 14 marzo 2014, per le sostanze che necessitano di una SDS (nel formato dell'allegato II del regolamento REACH) ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento: “Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata”, vale a dire che in questi casi la lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS possono comprendere (ove possibile) lingue che non sono lingue ufficiali in nessuno Stato membro. Regolamento (CE) 1907/2006 11) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione; 12) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato; Sanzioni violazione articolo 31 co. 5 D.lgs. 14 settembre 2009 n. 133 Art. 10. Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 7, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento in materia di informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento. Collegati: |
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