Elenco attività Prevenzione Incendi & Regole Tecniche | 7.0 2019
Rev. 7.0 Luglio 2019*
Nel Documento Tabella allegato PDF scaricabile Abbonati e al link sotto indicato, sono riportate tutte le attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e la relativa Regola Tecnica/Quadro normativo** con link all'articolo. Con l'ed. 6.0 aggiunta colonna relativa obbligo Codice DM 3 agosto 2015 e indicazione della stesso Decreto nella colonna 7 (vedi note in calce).
Colonna 1 | n. Attività D.P.R. 151/2011 Colonna 2 | n. Attività DM 16/2/1982 Colonna 3 | Descrizione Colonna 4 | Categoria A Colonna 5 | Categoria B Colonna 6 | Categoria C Colonna 7 | Regola Tecnica/Quadro normativo** Colonna 8 | Obbligo Codice [1]
NB. [1] Dal 20 Ottobre 2019, daia di entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (segnalate con SI nella Tabella Elenco - colonna 8) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
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* Attenzione - Quadro aggiornato alla data del 12.07.2019 ** Se presente riportata la RTV
Per la particolare importanza della materia, trasversale a tutti i temi del sito, è stata dedicata una pagina unica con rimandi agli articoli delle pertinenti Regole Tecniche/Quadro normativo.
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N
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N.*
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ATTIVITA'
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CAT. A
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CAT. B
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CAT. C
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Regola Tecnica
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Obbligo Codice [1]
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[*] Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al D.P.R. n. 151/2011.
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 sono stati equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12, mentre i vecchi n. 52 e 95 sono stati eliminati, in quanto non più "soggetti a controllo".
[1] Dal 20 Ottobre 2019,data di entrata in vigore del Decreto 12 Aprile 2019 "Modifiche al Decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139" (GU n.95 del 23-04-2019), le attività di Prevenzione Incendi (segnalate con SI nella Tabella Elenco - colonna 8) di nuova realizzazione sono obbligate al rispetto del Codice Prevenzione Incendi decreto 3 agosto 2015.
[2] Art. 2-bis (Modalità applicative alternative) del decreto 3 agosto 2015, attività per le quali possono applicarsi le norme tecniche all’Art. 5 in alternativa all’Art. 1 c.1 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) del decreto 3 agosto 2015.
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