Relazione SNPA attività di vigilanza e controllo impianti di gestione rifiuti | 2019-2022
Appunti Ambiente | ||
26 Novembre 2024 | ||
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Relazione SNPA attività vigilanza e controllo impianti gestione rifiuti | 2019-2022 ID 20743 | 09.11.2023 / In allegato Relazione tecnica relativa agli esiti delle attività di vigilanza e controllo effettuate dal SNPA dal 2019 al 2022 presso gli impianti di gestione rifiuti ai sensi dell’art. 206-bis del D.Lgs 152/06 Questa Pubblicazione Tecnica di Sistema mostra le risultanze delle attività di vigilanza e controllo svolte presso gli impianti di gestione dei rifiuti nell’ambito della convenzione triennale, sottoscritta tra ISPRA e le Agenzie Regionali e Provinciali dell’Ambiente (ARPA/APPA) nel luglio del 2019. Tali attività sono attuative della convenzione stipulata a dicembre 2018 tra ISPRA ed il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ai sensi del disposto di cui all’art. 206-bis c. 4 del D.lgs. 152/2006, in materia di vigilanza sulla gestione dei rifiuti. Le attività ispettive, svolte da luglio 2019 a giugno 2022, hanno interessato particolari tipologie di impianti di gestione e trattamento dei rifiuti sui quali il Ministero ha ritenuto necessario porre l’attenzione. Complessivamente sono state condotte 1.104 visite ispettive. _______ Art. 206-bis Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti 1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del presente decreto con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del presente decreto; 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. 4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6. 4-bis. Al fine di rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero della transizione ecologica l'Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di vigilanza è composto da due rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di funzionamento dell'Organismo di vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attività dell'Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall'anno 2023. Ai componenti dell'Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 221. 6. All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al comma 4 dell'articolo 178-ter e al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l'entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti. Dette somme sono versate dal Consorzio Nazionale Imballaggi e dagli altri soggetti e Consorzi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e della finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fonte: SNPA
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