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Prevenzione Incendi Gallerie stradali/ferroviarie: Normativa 2018
ID 7080 - Scheda 22.10.2018 | Documento completo in allegato
Il D.P.R. 151/2011 ha aggiunto la nuova attività n. 80 cat. A "Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m" nelle attività soggette a Prevenzione Incendi.
In quanto nuova attività, rispetto a quelle di cui al DM 16/02/82, si sono riformulate le scadenze dall'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011).
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. c. 4), gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Altri Decreti hanno ulteriormente prorogato tale scadenza (vedi art. Proroga antincendio nuove attività di cui al D.P.R. 151/2011).
Quindi, per ultimo, le scadenze da rispettare per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’Allegato I al D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di pubblicazione del medesimo regolamento (settembre 2011) sono le seguenti:
- se in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità, presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016; - se privi di atti abilitativi, richiesta di esame del progetto di nuovi impianti o costruzioni al Comando VV.F. entro il 1 novembre 2015 e presentazione della SCIA entro il 7 ottobre 2016.
E' questo il caso dell'Attività n. 80:
Gallerie stradali e ferroviarie
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N.
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ATTIVITA'
(DPR 151/2011)
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CATEGORIA
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A
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B
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C
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80
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Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m
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Tutte
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Equiparazione con le attività di cui all’allegato ex DM 16/02/82
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Non presente nell’allegato al DM 16/02/82 - nuova
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Viene equiparata, ai soli fini della determinazione degli oneri relativi alle prestazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, all’attività 87 dell’allegato al DM 16/02/82.
Per tale attività sono stati pubblicati dei decreti, il DM 28/10/2005, inerente le gallerie ferroviarie, ed il D.Lgs 05/10/2006, n. 264 per le ferrovie stradali.
Responsabile della sicurezza delle gallerie
Entrambi i Decreti prevedono, in particolare, la designazione da parte del gestore del "Responsabile della sicurezza", in particolare:
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Atto |
Art. |
Designazione |
Gallerie stradali |
D.Lgs 05/10/2006, n. 264 |
Art. 6 |
Responsabile della sicurezza |
Gallerie ferroviarie |
DM 28/10/2005 |
Art. 6 Art. 7 |
Responsabile di galleria Responsabile della sicurezza* |
* Il Responsabile della sicurezza può coincidere con il Responsabile di galleria
Obblighi del Responsabile della sicurezza
Responsabile della sicurezza Gallerie stradali |
Art. 6
1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie gia' aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.
2. Il Responsabile della sicurezza deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e puo' essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa accettazione da parte della Commissione, puo' esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilita' del Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.
3. Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi;
b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza;
c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti;
d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie;
g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
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Responsabile della sicurezza Gallerie ferroviarie |
Art. 7 1. Per ogni galleria il Gestore dell’infrastruttura nomina un responsabile della sicurezza ed il suo sostituto e ne comunica il nominativo al Ministero. Il responsabile della sicurezza, puo' coincidere con il responsabile della galleria.
2. Il responsabile della sicurezza coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Egli gode di piena autonomia ed indipendenza per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nella galleria ferroviaria. Un solo responsabile della sicurezza puo' esercitare le sue funzioni per piu' gallerie appartenenti ad una o piu' tratte ferroviarie.
3. Il responsabile della sicurezza esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, all’attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza, inclusi i piani ed i programmi di formazione del personale interno per l’emergenza esterna ed il soccorso; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e degli eventuali adeguamenti delle misure di sicurezza da apportare alle gallerie in esercizio; d) verifica che il personale di esercizio, i servizi di pronto intervento interni del Gestore e delle imprese ferroviarie vengano formati e partecipa all’organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari; e) prima della messa in esercizio della galleria, esprime un parere secondo quanto previsto nell’Allegato IV; f) verifica che siano effettuate la manutenzione, le prove funzionali e le riparazioni della infrastruttura e degli impianti delle gallerie per gli aspetti inerenti la sicurezza; g) partecipa alla valutazione di ogni evento pericoloso/incidente ai sensi dell’articolo 6, commi 2 e 3, e art. 7 comma 2. h) mantiene aggiornato il fascicolo di sicurezza della galleria di cui all’Allegato IV. 4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa.
4. Per le gallerie in costruzione il responsabile della sicurezza viene nominato prima della messa in esercizio della stessa
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Il Documento completo in allegato
Elenco norme Prevenzione Incendi
Gallerie stradali
Data
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Norma
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Argomento
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05/10/2006
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DLGS 05/10/06, n° 264
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Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
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24/01/2012
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DL 24/01/12, n° 1
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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)
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22/06/2012
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DL 22/06/12, n° 83
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Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)
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20/04/2012
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CHIARIMENTO 20/04/12, n° 5832
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D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti. (Inerente 1)l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2)l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.)
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29/01/2013
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Circolare 29/01/2013, n° 1
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Circolare Esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee e non. N.d.R.)
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12/04/2016
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Circolare 12/04/13, n° DCPREV 2
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Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006 ,degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee ed il coordinamento con la Commissione permanente prevista dall'art. 4 del D.Lgs n. 264/2006. N.d.R.)
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Gallerie ferroviarie
Data
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Norma
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Argomento
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28/10/2005
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DM 28/10/2005
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Sicurezza nelle gallerie ferroviarie
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24/01/2012
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DL 24/01/12, n° 1
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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)
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05/06/2012
23/05/2012
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NOTA 05/06/12 n° EM2873
NOTA 23/05/12 n° EM2587
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D.M. 28 ottobre 2005 “Sicurezza delle gallerie ferroviarie” – Indicazioni riguardanti le misure di prevenzione e protezione di competenza del C.N.VV.F.
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22/06/2012
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DL 22/06/12, n° 83
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Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)
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10/10/2014
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CHIARIMENTO 10/10/14, n° 12015
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D.P.R. 151/11. Attività 80 dell’Allegato I – Gallerie. (Inerente l'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie ferroviarie isolate a scartamento ridotto ad uso di personale tecnico. N.d.R.)
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Gallerie stradali
Data
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Norma
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Argomento
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05/10/2006
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DLGS 05/10/06, n° 264
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Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
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24/01/2012
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DL 24/01/12, n° 1
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Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Inerente i termini di adeguamento delle gallerie ferroviarie e stradali. N.d.R.)
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22/06/2012
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DL 22/06/12, n° 83
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Misure urgenti per la crescita del Paese (Prevede gli adempimenti amministrativi per le gallerie esistenti e la proroga dei termini per le nuove attività esistenti introdotte dal DPR 151/2011. N.d.R.)
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20/04/2012
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CHIARIMENTO 20/04/12, n° 5832
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D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.
1) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3, in relazione al punto di infiammabilità del liquido isolante; 2) l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi delle gallerie stradali di servizio. N.d.R.)
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29/01/2013
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Circolare 29/01/2013 n° 1
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Circolare Esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee e non. N.d.R.)
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12/04/2016
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Circolare 12/04/13 n° DCPREV 2
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Circolare esplicativa per l’attuazione da parte dei gestori delle gallerie stradali che ricadono nell’ambito di applicazione del d.lgs. 264/2006 ,degli adempimenti amministrativi introdotti dal Nuovo Regolamento di semplificazione di Prevenzioni Incendi, emanato con il D.P.R. 151/11. (Riporta la tempistica degli adempimenti amministrativi per l’adeguamento delle gallerie stradali transeuropee ed il coordinamento con la Commissione permanente prevista dall'art. 4 del D.Lgs n. 264/2006. N.d.R.)
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Collegati Decreto Legislativo 5 ottobre 2006 n. 264 Decreto 28 ottobre 2005 Decreto Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 Elenco Attività soggette visite Prevenzione Incendi D.P.R. 151/2011 Linee guida prevenzione incendi gallerie | Bozza 2018 Bozza RT gallerie stradali non appartenenti rete stradale transeuropea Linee Guida per la progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali - ANAS
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