Addetti trasporto merci pericolose ADR: Obblighi e Formazione | Rev. 1.0 2019
Appunti Merci Pericolose | |||||||||||||
24 Novembre 2024 | |||||||||||||
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Addetti trasporto merci pericolose ADR: Obblighi e Formazione Rev. 1.0 2019 - 11 Ottobre 2018 | Testo aggiornato ADR 2019 L'ADR, norma, in specifici capitoli, gli Obblighi (ADR 1.4) e la Formazione (ADR 1.3) degli addetti al trasporto merci pericolose. Le figure individuate nella catena carico-trasporto-scarico di merci pericolose sono quelle individuate dal confezionamento della merce pericolosa sino allo scarico della stessa sono ("in forma non esaustiva"): 1.4.2.1. Speditore 1.3.1. Campo d'applicazione Le persone impiegate presso gli operatori di cui al capitolo 1.4, il cui campo d'attività comprende il trasporto di merci pericolose, devono essere formate in modo rispondente alle esigenze che le loro attività e responsabilità comportano durante il trasporto di merci pericolose. Le persone impiegate devono essere formate conformemente al 1.3.2 prima di assumersi delle responsabilità e possono svolgere compiti per i quali non hanno ancora ricevuto la formazione necessaria, solamente attraverso la supervisione diretta di una persona formata. La formazione deve riguardare anche le disposizioni specifiche che si applicano alla sicurezza del trasporto di merci pericolose così come sono enunciate nel capitolo 1.10. 1.3.2. Natura della formazione La formazione deve avere il seguente contenuto, in relazione alle responsabilità e funzioni della persona interessata. 1.3.2.1. Formazione di base Il personale si deve familiarizzare con le disposizioni generali delle disposizioni relative al trasporto di merci pericolose. 1.3.2.2. Formazione specifica Il personale deve aver ricevuto una formazione dettagliata, direttamente proporzionale ai suoi compiti e alle sue responsabilità, alle disposizioni delle regolamentazioni relative al trasporto di merci pericolose. Nel caso in cui il trasporto di merci pericolose comporti un'operazione di trasporto multimodale, il personale deve essere al corrente delle disposizioni relative agli altri modi di trasporto. 1.3.2.3. Formazione in materia di sicurezza Il personale deve aver ricevuto una formazione relativa ai rischi e i pericoli che presentano le merci pericolose, in misura proporzionata alla gravità dei rischi di ferite o d'esposizione derivanti dal verificarsi d'incidenti durante il trasporto di merci pericolose, compreso il loro carico e scarico. La formazione deve mirare a sensibilizzare il personale sulle procedure da seguire per la movimentazione in condizioni di sicurezza e negli interventi d'emergenza. 1.3.2.4. 1.3.3. Documentazione Un registro di tutta la formazione ricevuta conformemente al presente capitolo deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione del lavoratore o dell'autorità competente se lo richiedono. I registri devono essere conservati dal datore di lavoro per un periodo stabilito dall'autorità competente. I registri di tutta la formazione ricevuta devono essere verificati all'inizio di un nuovo impiego. ... Certifico Srl - IT | Rev. 1.0 2019 Matrice Revisioni:
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